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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 21/10/2008

Le conquiste dei CO.CO.CO.
Stabilizzazioni delle collaborazioni a progetto, nuove attività lavorative soggette alla Gestione separata, regole più favorevoli sui congedi per maternità e paternità, aliquote contributive più elevate da quest’anno. Sono numerose le disposizioni in materia di contributi e previdenza previste dal legislatore e rese operative dalle diverse istruzioni recentemente emanate dall’Inps. Un panorama normativo cosi florido impone un riepilogo delle maggiori novità.

La stabilizzazione
Il nuovo termine per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (Dl 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31) deve intendersi il “30 settembre 2008” (circolare Inps 49/2008) mentre restano immutati gli ulteriori adempimenti già indicati nella precedente circolare 78/2007, ovvero:  
  1. contratto di collaborazione in essere;
  2. versamento dell’acconto di un terzo del contributo straordinario;
  3. deposito presso l’Inps di competenza, con riferimento alla sede legale del committente, dell’attestazione del versamento dell’acconto, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato di ciascun lavoratore stabilizzato.

Per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali in quanto l’oggetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Possono essere stabilizzati, pertanto, anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996. Le circolari 12 e 55 del 2008 si occupano di alcune categorie di lavoratori da iscrivere o meno alla gestione dei parasubordinati: guide turistiche, farmacisti e volontari del servizio civile nazionale.

Guide turistiche
La circolare 12/2008 ha ritenuto di distinguere:

  • se l’attività di guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
  • diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività di guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività professionale.


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