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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 27/12/2008

Novità DPL 27 dicembre
Min.Lavoro: comunicazione per la tenuta del libro unico del lavoro
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 18630 del 24 dicembre 2008, ha affermato che il termine per la comunicazione della tenuta del libro unico del lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro, competente per territorio, è fissata al 16 gennaio 2009.

Edilizia: formazione obbligatoria per i neo assunti nel settore
Scatta il 1° gennaio 2009 l’obbligo di formazione preassuntiva di almeno 16 ore stabilita nel CCNL sottoscritto dall’ANCE e dalle OOSS. L’Ente bilaterale che se ne occupa è il Formedil, costituito dall’ANCE e dalle Organizzazioni sindacali. Esso scatta per tutti i neo assunti senza esperienze lavorative precedenti in edilizia. La formazione ha natura sperimentale e, al momento, l’esperienza ha una validità biennale. Le imprese hanno l’obbligo di comunicare alle Casse edili competenti per territorio, almeno tre giorni prima dell’assunzione, la propria volontà di avviare rapporti con i neo assunti. La scuola di formazione è tenuta a comunicare la data del primo corso disponibile.

INPS: prestazioni a favore del personale del settore aereo
L’INPS, con messaggio n. 28449/2008, ha fornito chiarimenti circa la fruibilità di determinati istituti da parte del personale del settore aereo che possono così sintetizzarsi:  
  • l’IPSEMA provvede, per conto dell’INPS, alle prestazioni economiche di malattia per il personale viaggiante;
  • l’IPSEMA provvede all’accertamento ed alla riscossione dei contributi;
  • l’INPS provvede ad erogare, sempre per il personale viaggiante, le prestazioni Ivs, Ds, CIGS, mobilità e Cuaf;
  • il personale di terra è integralmente soggetto al regime INPS;
  • malattia: se la stessa si manifesta durante il periodo di godimento della CIGS “a zero ore”, essendo l’attività sospesa in maniera totale, il lavoratore continua a godere del trattamento e non c’è alcun obbligo di comunicazione dello “status” di malattia. Se, invece, il lavoratore è in malattia prima che la propria unità produttiva entri in CIGS “ a zero ore”, lo stesso entra in trattamento integrativo a partire dalla data di inizio della stessa. Se la CIGS non vede coinvolti tutti i lavoratori interessati, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità prevista a tale titolo;
  • maternità: l’indennità giornaliera viene corrisposta, essendo prevalente sul trattamento di CIGS;
  • permessi: se la sospensione è “a zero ore”, non si può parlare di permessi, essendo gli stessi correlati ad un’attività lavorativa. Se, invece, la prestazione è ad orario ridotto, gli stessi maturano in proporzione;
  • assegni familiari: l’INPS li corrisponde per tutti, anche per il personale navigante, unitamente all’integrazione salariale, sulla base delle dichiarazioni sul proprio nucleo rese al datore di lavoro;
  • indennità di malattia e maternità: dal primo gennaio 2009 viene corrisposta dalla sedi INPS sulla base delle dichiarazioni inviate dal datore di lavoro.

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