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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 02/01/2009

Pensioni, dall'INPS tutte le novità per il 2009
Dall'INPS tutte le novità sulle pensioni del 2009. L'Istituto di previdenza ha diffuso la circolare 1/2009 che, in 16 pagine, traccia il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, dal trattamento minimo all'assegno e alla pensione sociale, al tema dell'invalidità civile. Ecco, in sintesi, le principali novità.

Cumulabilità delle pensioni
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione. La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica, però, ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili; agli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Dal 1° gennaio 2009, spiega l'Istituto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di persone che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. In fase di prima attuazione, ricorda l'Istituto la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

Dalla perequazione automatica ai trattamenti minimi
L'ISTAT ha stabilito per l'anno 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30 per cento. Da gennaio 2009, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 458,20 € mensili, pari a 5.956,60 € annui, per tredici mensilità. L'integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all'IRPEF non superano l'importo di 5.956,60 euro l'anno, cifra pari all'importo annuo del trattamento minimo. In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, cifra pari a due volte il trattamento minimo, l'integrazione può spettare in misura parziale. Quando, invece, il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale. Sul fronte del cumulo dei redditi con quelli del coniuge, per le pensioni liquidate prima del 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali. Per quelle liquidate nel corso del 1994, i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all'integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo (cioè 11.913,20 euro, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio), o redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (29.783,00 euro). Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre il limite personale è sempre di due volte il trattamento minimo, quello dei redditi cumulati con il coniuge è pari a quattro volte l'importo (23.826,40 euro).


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