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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 16/01/2009

Bonus famiglia, termini intrecciati
Il decreto legge anticrisi – approvato dalla Camera –sposta dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine per presentare, al sostituto d’imposta, la domanda di erogazione del “bonus” straordinario per le famiglie. In questo modo, però, coincide il termine per la domanda con quello stabilito per l’erogazione. Il sostituto d’ imposta, infatti, è tenuto a corrispondere entro febbraio l’importo del bonus, rispettando l’ordine cronologico delle domande ricevute ed entro i limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio.  Il nuovo termine per la presentazione delle domande interessa solo quelle che assumono l’anno 2007 quale riferimento per il numero dei componenti il nucleo familiare e il relativo reddito complessivo. Per coloro che prenderanno a base i dati del 2008, il termine di presentazione della domanda rimane fermo al 31 marzo e il datore dovrà corrispondere il dovuto entro aprile utilizzando le ritenute e i contributi disponibili in quel  mese. A questo proposito gli operatori si chiedono se il bonus  debba essere di fatto erogato in febbraio o se, più ragionevolmente, il bonus possa essere erogato entro il termine di pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio, da molte aziende pagate nella prima decade di marzo. La coincidenza dei due termini, presentazione e pagamento, fa ovviamente propendere per questa seconda soluzione, che ha anche il vantaggio di ravvicinare i tempi di compensazione, fra i bonus erogati e la compensazione con le ritenute operate e i contributi dovuti per il mese di febbraio da versare, quindi, entro il 16 marzo. In caso di in capienza del monte – ritenute, salvo ulteriori modifiche normative, coloro che sono rimasti esclusi dovranno presentare, una nuova domanda all’agenzia delle Entrate. La richiesta è presentata dai  potenziali beneficiari come autocertificazione e il datore di lavoro non è tenuto a controlli sul  reddito dichiarato, bensì a una verifica formale delle modalità di compilazione, compresi i dati relativi ai componenti il nucleo familiare. Il bonus può essere richiesto da coloro che risiedono  in Italia, quindi anche da lavoratori stranieri. Non è però chiaro, in caso di cittadini extra – comunitari se e come rilevino i familiari residenti all’estero. Se possa cioè applicarsi il regime già previsto per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia che comporta, oltre che  l’acquisizione della documentazione probante anche l’attribuzione del codice fiscale anche per i figli che si trovano nel Paese di origine. Il datore di lavoro dovrà indicare il bonus nel 770 del prossimo anno e deve trasmettere, in via telematica alle Entrate, entro  il 30 aprile (30 giugno per le domande presentate entro il 31 marzo) i dati delle domande ricevute e dei bonus erogati, per il monitoraggio e i controlli.
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