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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 29/01/2009

DURC: novità del 29 gennaio
Lavoro: DURC negli appalti pubblici
L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009, in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciò è richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono "sgravati” dall’onere di provvedere in prima persona.

ENPALS: rilascio del D.U.R.C.
L'ENPALS, con messaggio n. 2 del 26 gennaio 2009, e a precisare che tra i soggetti tenuti al rilascio del DURC, oltre all’INPS e all’INAIL, ci sono anche gli “altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”, previa apposita convenzione con i medesimi Istituti. Detta previsione trova la sua ratio nella circostanza che il DURC è una certificazione che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite da INPS e INAIL. Sul punto, il Ministero del lavoro, nell’ambito della circolare n. 5/2008 citata, ha precisato che “nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa”. Pertanto, fino a quando non sarà perfezionata la stipula di apposita convenzione con gli altri Istituti previdenziali, le imprese del settore, per quanto di competenza Enpals continueranno a richiedere le consuete attestazioni di regolarità contributiva (quali, a titolo esemplificativo, l’attestazione liberatoria, il certificato di agibilità, etc.) nelle ipotesi previste dalla normativa previdenziale del settore di riferimento. In ogni caso, si raccomanda ai datori di lavoro di mantenersi al corrente ed in regola con gli adempimenti contributivi ed informativi nei confronti dell’Enpals, in quanto le disposizioni in trattazione si inseriscono in un quadro più ampio di interventi normativi finalizzati al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva. Si sottolinea, da ultimo, come il legislatore subordinando la fruizione delle misure agevolative al requisito della regolarità contributiva, abbia inteso favorire la creazione di un sistema che concretamente premi le imprese in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali.


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