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Il bonus da mille euro spetta, per le famiglie con reddito fino a 35mila euro, in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente, affetto da disabilità, purché sia fiscalmente a carico del contribuente che chiede il beneficio. L'interpretazione estensiva (lettera g, comma 3, articolo 1 del Dl 185/08) era stata anticipata alla Camera dal sottosegretario al Lavoro in risposta a un'interrogazione in commissione Affari sociali.
La residenza in Italia, poi, è un requisito necessario solo per il richiedente del bonus, e non per il coniuge non separato, i figli o gli altri familiari a carico. Il richiedente extracomunitario deve presentare i documenti usati proprio per attestare lo status di familiare a carico: documentazione originale rilasciata dal consolato del Paese d'origine o direttamente dal Paese d'origine, oppure documentazione con apposizione dell'apostille (una specifica annotazione sull'originale), per coloro che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. La circolare 2/E chiarisce inoltre che non ci sarà alcun beneficio «doppio» per genitori separati, divorziati o non sposati. I figli a carico di un genitore possono partecipare unicamente di quel nucleo familiare, mentre i figli a carico di entrambi i genitori possono comparire, per l'erogazione del bonus, nel nucleo di uno soltanto.
Quanto ai tempi, la circolare rinvia di un mese il termine ultimo per l'erogazione del bonus ai dipendenti e ai pensionati che ne fanno richiesta sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al 2007: poiché la legge 2/09, di conversione del Dl 158/08, ha spostato al 28 febbraio il termine per la richiesta, slitta al 31 marzo la scadenza per l'erogazione del beneficio. Passa poi al 30 aprile il termine per presentare la richiesta del bonus alle Entrate in tutti i casi in cui le somme non sono erogate dal sostituto.
Per l'attribuzione del bonus, il sostituto deve seguire rigorosamente il principio di cassa: il beneficio può essere concesso a febbraio, se possibile, o nel mese di marzo con la compensazione, rispettivamente, mediante F24 in scadenza il 16 marzo o il 16 aprile. Non appare possibile l'erogazione del bonus nella busta paga di marzo corrisposta ad aprile e conseguente pagamento delle imposte con il modello F24 in scadenza il 16 maggio. Analogamente a quanto accade per il bonus incapienti, il sostituto potrebbe riconoscere l'importo al dipendente anche senza compilare una specifica busta paga ma attraverso un'erogazione diretta. I termini cambiano se il lavoratore vuol fare riferimento ai redditi 2008: in questo caso, i sostituti hanno tempo fino al 30 aprile (31 maggio per una pubblica amministrazione). Il bonus deve essere riconosciuto «nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009. Questo vuol dire, ad esempio, che il bonus concesso a marzo 2009 dovrà essere contenuto nell'ammontare di Irpef e contributi che il sostituto è tenuto a versare con l'F24 in scadenza il 16 aprile. Se non c'è capienza, il sostituto dovrà seguire l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. I lavoratori che non potranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare domanda alle Entrate. I sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono quindi dare tempestiva informazione al richiedente.