Resta ferma al 20% l'aliquota contributiva dovuta da artigiani e commercianti per il 2009. Lo ricorda la circolare Inps 16 dell'11 febbraio, pubblicata ieri. In realtà, per i commercianti va previsto uno 0,09% in più a titolo di aliquota aggiuntiva. L'ulteriore onere è previsto dal decreto legislativo 207/96 (indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale) ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013. Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs, dovuto da queste due categorie di lavoratori, è di 14.240 euro. Si tratta del reddito su cui versare i contributi fissi, quelli cioè che vanno versati in ogni caso, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti. Per i coadiuvanti artigiani, con meno di 21 anni, l'aliquota è al 17%; per i coadiutori commercianti (sempre con meno di 21 anni) la misura è il 17,09. Il valore inferiore si applica fino a tutto il mese di compimento dei 21 anni. Si ricorda che anche quest'anno vale la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Il reddito «massimale» si differenzia tra i soggetti in relazione alla data di inizio dell'attività. In questo modo:
- per coloro che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 1996, l'ammontare è di 70.115 euro;
- per quelli che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari, per quest'anno, a 91.507 euro.
Un caso a sé è rappresentato da affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (si veda la circolare Inps 12/2004). Per queste due categorie i contributi vanno versati senza tenere conto del minimale previsto dalla legge 233/90. L'unico valore da prendere in considerazione è il reddito effettivamente prodotto. Intanto per artigiani e commercianti si avvicina la scadenza del 16 febbraio. Lunedì prossimo, infatti, dovranno versare i contributi relativi al quarto trimestre del 2008 e, in particolare, quelli sul reddito minimale. Il pagamento dei contributi minimali avviene con il modello F24, a scadenze definite:
- 16 maggio per il 1° trimestre dell'anno;
- 16 agosto per il 2° trimestre;
- 16 novembre per il 3° trimestre
- 16 febbraio dell'anno successivo per il 4° trimestre dell'anno precedente.
Per quanto concerne il reddito minimo annuo su cui versare i contributi fissi,l'importo per l'anno scorso è di 13.819 euro. Con un'avvertenza: i contributi che eccedono il «minimale di reddito» vanno versati in due acconti, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Infine, con la circolare 17 sono stati resi noti i parametri per la contribuzione 2009 per i «pescatori autonomi». La retribuzione convenzionale mensile è fissata in 604 euro e l'aliquota sale al 14,11 per cento.