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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/02/2009

Dal libro unico un riferimento per la sicurezza
Il nuovo libro unico del lavoro (che sostituisce a ogni effetto i registri di paga e matricola) è anche uno strumento documentale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, ai fini della regolare gestione del personale (subordinato e parasubordinato), trova nel libro unico il documento essenziale per registrare gli obblighi retribuiti, contributivi e fiscali. D'altra parte, il datore di lavoro deve adottare tutte le norme, sostanziali e formali, stabilite dal Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008). Le questioni sono legate: ormai è generale il convincimento che la maggiore incidenza degli infortuni coincide con il lavoro irregolare, riguardante lavoratori occupati al di fuori degli obblighi di qualsiasi forma assicurativa e previdenziale. Negli appalti pubblici e privati, per esempio nel settore delle costruzioni (allegato X del Tu), appare chiaro che il coinvolgimento del committente nella materia della sicurezza viene espletato proprio mediante la produzione, con qualsiasi modalità, del libro unico del lavoro. Infatti, l'articolo 90 del Testo unico – nell'elencare gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori – prevede che questi verifica l'idoneità "tecnicoprofessionale" dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzionio ai lavori da affidare, con le modalità definite nell'allegato XVII. Quest'ultimo stabilisce che le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori, tra l'altro, almeno l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola (ora libro unico). Il committente che non osservasse l'obbligo sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale rischia l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.250 a 5mila euro. Per tutti gli altri settori, l'articolo 26 del Testo unico stabilisce gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una qualsiasi unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. In attesa del Dpr previsto dall'articolo 6, comma 8 del Testo unico per definire i criteri di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si deve produrre il certificato di iscrizione alla Cdc e autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità "tecnico professionale". Inoltre, l'articolo 26, comma 4 del Testo unico fa salva la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi e dispone a carico dell'imprenditore committente la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall'istituto assicuratore. Dopo l'abrogazione dell'articolo 35 del Dl 223/2006 (legge 248/ 2006) e del decreto ministeriale 25 febbraio 2008, sulle procedure obbligatorie per evitare la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore e tra questo e il subappaltatore, il committente per salvaguardarsi dalla responsabilità solidale non potrà fare altro che intervenire, nei confronti degli appaltatori, anche "in corso d'opera"per la verifica diretta dell'adempimento degli obblighi anche in materia di tutela economica e previdenziale connessi agli appalti. Nell'attività lavorativa in regime di appalto si potranno riscontrare anche le tessere di riconoscimento, le registrazioni sul libro unico del lavoro e i relativi versamenti dei contributi e delle ritenute fiscali. Il committente potrà dare maggior forza a tale intervento cautelativo mediante l'inserimento nel contratto di appalto di una clausola che contempli tale previsione e quella dei relativi effetti in caso di inadempimento. Il committente ha un interesse diretto alla verifica dell'adempimento del contratto. Infatti, l'articolo 14 del Tu stabilisce che, per garantire la tutela e la salute dei lavoratori, nonché contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli ispettori del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
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