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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 16/02/2009

La duplice copia in via elettronica con ricezione certa
Può essere cartacea o elettronica la consegna del Cud al dipendente o al collaboratore entro il 28 febbraio. Il datore di lavoro sostituto d'imposta è tenuto a consegnare entro questa data, in duplice copia, al contribuente (dipendente o parasubordinato) la certificazione dei redditi erogati nel 2008. Il sostituto d'imposta può trasmettere al contribuente il Cud in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo utilizzare per i successivi adempimenti. Questa modalità di consegna, quindi, può essere impiegata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud rilasciato per via elettronica mentre deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi il Cud relativo al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il Cud, in caso negativo il sostituto deve provvedere a fornire il formato cartaceo. Ogni sostituto è tenuto a rilasciare un'unica certificazione anche se nel corso dell'anno ha corrisposto redditi in relazione a più rapporti di lavoro. Ad esempio due rapporti a tempo determinato nel corso del 2008 o due tipologie diverse di rapporto (lavoro dipendente e lavoro a progetto). Gli unici casi in cui il sostituto d'imposta, pur avendo corrisposto somme e valori assoggettati a tassazione, non è tenuto a rilasciare il modello Cud si verificano nelle ipotesi di trasferimento dei lavoratori per effetto di un'operazione straordinaria. Potrebbe trattarsi, quindi, di cessione di ramo d'azienda, affitto di ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, eccetera. In questi casi sarà l'ultimo datore di lavoro a rilasciare il Cud, perché ha effettuato anche le operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "A" i dati anagrafici relativi al defunto. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi del sostituito. Si potrebbe trattare delle mensilità aggiuntive (tredicesima, eccetera) che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. Il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d'imposta e pertanto non è tenuto a rilasciare il Cud. Tuttavia l'articolo 32 del Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori domestici prevede che tali datori rilascino, a richiesta del lavoratore, «una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno» di riferimento. Dati fiscali (redditi corrisposti, ritenute d'acconto e detrazioni effettuate) e dati previdenziali convivono nel Cud in due sezioni distinte (A e B). La parte «Dati previdenziali ed assistenziali Inps» ha subito lievi variazioni nel tracciato rispetto a quella del Cud 2008, per la soppressione del campo “bonus”. L'istituzione dell'obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili EMens non ha fatto venir meno – come chiarisce la circolare dell'Inps in arrivo – l'obbligo della certificazione Cud anche ai fini previdenziali. Dopo il termine del rapporto di lavoro e solo in caso di richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta deve consegnare la certificazione entro 12 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il Cud può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi all'anno di riferimento, fino alla approvazione di un nuovo modello Cud (ad esempio il Cud 2009 può certificare i dati relativi a periodi successivi al 2008).
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