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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 18/02/2009

Per le colf valide le comunicazioni al centro Impiego anziché all'Inps
Non basta una semplice telefonata al call center dell'Inps per iscrivere la colf o la badante. I datori di lavoro domestico dovranno fornire, con le modalità che saranno precisate dall'Inps, tramite contact center (803164) oppure online, i dati anagrafici e contrattuali indicati nella nota 1044 del 16 febbraio, con cui il ministero del Lavoro illustra le semplificazioni introdotte all'articolo 16-bis della legge 2/2009 di conversione del Dl 185/2008. Dal 29 gennaio, giorno di entrata in vigore della legge 2/2009, il datore di lavoro domestico deve comunicare all'Inps le vicende contrattuali del rapporto di lavoro. Sono stati di fatto " ripescati" i vecchi modelli Inps.

I tempi
In base alla legge 296/2006, anche i datori di lavoro domestico devono trasmettere, entro il giorno che precede l'avviamento al lavoro, la notizia dell'assunzione. In questo caso all'Inps. Una disponibilità di tempo maggiore (cinque giorni dall'avviamento) è prevista per la comunicazione di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.L'Inps calcolerà la contribuzione e invierà al datore di lavoro i bollettini trimestrali, precompilati, per l'anno in corso. Sarà l'Istituto a comunicare i dati relativi ai rapporti di lavoro a Inail, servizi per l'impiego, ministero del Lavoro e Utg delle Prefetture, in caso di impiego di lavoratori extracomunitari. La procedura Inps dovrà rispettare modalità e standard previsti dal Dm 30 ottobre 2007.

Lavoro accessorio
Nessun obbligo di comunicazione incombe sul datore di lavoro qualora questi ricorra al «lavoro accessorio» per prestazioni di natura occasionale (Dlgs 276/2003; Dl 112/2008), purché risponda a esigenze temporanee. In caso di lavoro accessorio, il datore deve iscriversi, di regola all'Inps,per avere a disposizione il carnet di buoni per retribuire il prestatore di lavoro.

Obbligo di comunicazione 
Tutte le tipologie lavorative, diverse da quelle di lavoro accessorio, sono soggette all'obbligo di comunicazione: dovrà essere specificato, in caso di impiego del lavoratore a tempo parziale, il tipo di orario applicato e il numero medio delle ore settimanali previste. Qualora il contratto di lavoro sia a termine, nella comunicazione di assunzione andranno indicate la data di inizio del rapporto di lavoro e quella di termine. In caso di proroga, dovrà esserne data comunicazione. L'indicazione della retribuzione è richiesta nel caso in cui il datore di lavoro non indichi il contratto collettivo applicato e il livello di inquadramento. Poiché le nuove modalità di comunicazione sono entrate in vigore il 29 gennaio, per evitare l'applicazione di sanzioni il ministero riconosce – fino al 16 febbraio, data della nota 1044 che comunque è stata pubblicata ieri – validità alle comunicazioni inviate ai servizi per l'impiego, che trasmetteranno i dati all'Inps e all'Inail.


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