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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 23/02/2009

Controlli in un solo verbale
Significativo rinnovamento nelle tecniche e nelle procedure ispettive nonché, ovviamente, nei risultati: è questa la volontà che emerge dalla direttiva del 18 settembre 2008, indirizzata dal ministro del Lavoro al personale di vigilanza. Tra i cambiamenti consigliati agli organi di vigilanza, va ricordato innanzitutto che la sostanza dovrà essere privilegiata rispetto alla forma, nessun seguito dovrà essere dato alle segnalazioni anonime, salvo che evidenzino situazioni di particolare gravità ed attendibilità, dovrà essere incentivato l'utilizzo della conciliazione monocratica preventiva liberando, così, risorse per azioni di contrasto del lavoro sommerso e della illegalità diffusa. Anche le linee guida per l'attività ispettiva del 2009 privilegiano la verifica dei contratti di lavoro non certificati dalle apposite commissioni. Nell'ambito delle nuove modalità di ispezione, sono stati predisposti – dal 9 gennaio 2009 e, sperimentalmente, fino al 31 marzo – i modelli unificati di verbale da utilizzare su tutto il territorio nazionale, non solo da parte dei servizi di vigilanza dello stesso ministero ma anche di quelli di Inps ed Inail. Dall'esame degli schemi emerge chiaramente non solo l'intenzione di rendere omogenei i comportamenti ispettivi codificandone le fasi e le procedure, ma anche l'esigenza di conferire trasparenza e comprensione all'azione ispettiva, facilitando così la predisposizione delle eventuali azioni difensive da parte del datore di lavoro.

 I modelli allegati alla nota del 9 gennaio 2009 sono quattro:

  • verbale di primo accesso, che il funzionario ispettivo compilerà durante la prima giornata, con l'indicazione dei dati identificativi del soggetto ispezionato e del professionista che lo assiste o al quale è stato, comunque, conferito l'incarico di elaborazione ed eventuale tenuta e conservazione del libro unico del lavoro. È utile in proposito evidenziare che, seppure gli estremi dell'incarico professionale possano essere trasmessi telematicamente alla Dpl tramite il "service" dell'Inail, la delega al professionista o al servizio dell'associazione datoriale rientra fra i documenti che risultano, o meno, esibiti nella fase di primo accesso. Dall'analiticità e dalla completezza di questo documento, che sarà consegnato al datore di lavoro al termine della giornata, dipendono sia l'esito dell'ispezione che l'impostazione della difesa del datore di lavoro;
  • verbale interlocutorio, redatto quando l'ispezione si presenta complessa e si rende necessario informare il datore di lavoro che gli accertamenti risultanti dal precedente verbale non sono conclusi e devono ancora svolgersi operazioni di verifica;
  • verbale di contestazione finale degli illeciti amministrativi, che è il documento più complesso e definisce quanto emerso nel corso dell'ispezione. Oltre alla parte generale, descrittiva, si compone di più allegati, ciascuno riferito a situazioni specifiche o a violazioni di particolare natura. Gli allegati A e B sono riservati alla diffida ad adempiere, ossia a quelle violazioni che seppure riferite a comportamenti omessi o effettuati in ritardo possono ancora essere sanate. In caso di osservanza dei termini prescritti, il datore di lavoro sarà pertanto ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (ovvero in misura pari a un quarto della sanzione se stabilita in misura fissa). A differenza di quanto avveniva in precedenza, quando non vi sia ottemperanza all'atto di diffida, il verbale è di per sé titolo di notifica degli illeciti amministrativi contestati ed è pertanto dallo spirare del termine assegnato che inizia a decorrere il tempo utile per eventuali ricorsi e azioni difensive. L'allegato C serve per la notifica delle violazioni non sanabili e delle relative sanzioni amministrative, mentre l'allegato D contiene la disposizione (ex articolo 14 del Dlgs n. 124/2004) che l'ispettore ha ritenuto di impartire. Gli allegati E ed F sono riservati alle violazioni di natura penale, l'allegato G evidenzia le irregolarità contributive, con l'avvertenza che anche in caso di regolarità il verbale non sostituisce il Durc;
  • verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale, infine, che sarà utilizzato qualora l'ispettore ravvisi violazioni che comportano tale provvedimento.

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