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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 21/02/2009

Disoccupazione più alta agli agricoli
Passa dal 30 al 40% la percentuale di computo dell'indennità di disoccupazione agricola. Lo ricorda l'Inps con circolare 24 di ieri, in applicazione della legge 247/2007: l'articolo 1 per i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2008 – che andranno in pagamento nel 2009 – prevede che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. L'importo viene erogato con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento, dal quale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo, ed eventualmente non agricolo, nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro titolo. La legge 247 ha efficacia sia sull'indennità ordinaria di disoccupazione agricola sia sui trattamenti speciali. Entrambi vengono commisurati al 40% della retribuzione, per tutte le giornate lavorate, abolendo il parametro delle 270 giornate, nonché il tetto delle 90 giornate massime indennizzabili. L'articolo 1 stabilisce poi che, per la valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, vanno prese in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle «dipendenti » svolte nel settore non agricolo. Basta che nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. Dei trattamenti relativi al 2008 va verificata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione e, in caso di prevalenza, il trattamento va liquidato nel settore agricolo con l'attività non agricola. In caso contrario, va accertata la prevalenza dell'attività agricola nel biennio e, in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola. In caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo. Per la retribuzione minimale da utilizzare per la liquidazione della disoccupazione agricola, l'Inps chiarisce che,dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell'anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti (42,14 euro).
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