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Area Operatori![]() |
Per i lavoratori soci di cooperative, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile ai fini contributivi, e valida per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi, sarà determinata come per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per il 2007, la retribuzione di riferimento giornaliera è pari a 43,49 euro.
La retribuzione per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, dal 1° gennaio 2006, è quella stabilita «dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Viene meno la possibilità, prevista dal Dlgs 146/97, di far riferimento ai salari convenzionali, laddove gli stessi non fossero stati superati da quelli contrattuali. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore ai minimali di legge, pari per il 2009 a 38,69 euro.
Per quanto riguarda invece i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità è collegata alla contribuzione versata. Per il 2009 il minimale di reddito è di 14.240 euro, su cui si applica la contribuzione del 25,72 per cento. Il contributo mensile è di 305,21 euro. Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito previsto per l'indennità per degenza ospedaliera e per quella di malattia, corrisponde a 62.068,3 euro (il 70% del massimale 2008, pari a 88.669 euro).