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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/03/2009

Sul bonus famiglia compensazione larga
Scade lunedì il termine per compensare il bonus famiglia erogato dai sostituti di imposta ai propri dipendenti nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel modello F24, sempre che siano riferiti all'anno 2009. Per la compensazione si può considerare anche eventuali ritenute o contributi di gennaio e pagati in ritardo, con esclusione dei premi assicurativi Inail. Lo chiarisce la circolare 2/2009 dell'agenzia delle Entrate.

La richiesta
I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono richiedere l'erogazione del bonus al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico,con apposita istanza. Per il 2007, la domanda andava presentata entro il 28 febbraio. La scadenza è invece fissata al prossimo 31 marzo, se il beneficio è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, entrambi riferiti al periodo di imposta 2008. I sostituti di imposta, una volta archiviate le domande in ordine cronologico, determinano ed erogano l'importo e provvedono alla compensazione con le ritenute e i contributi disponibili. Quanto alla determinazione dell'ammontare, le Entrate hanno precisato che il figlio convivente, ma non a carico, non entra (compreso il suo reddito) nel nucleo familiare dei genitori. Relativamente ai nuclei con portatori di handicap, l'importo di mille euro spetta nei casi in cui nel nucleo familiare sia presente un coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente, portatori di handicap. Ad oggi non è prevista questa misura del beneficio qualora il richiedente medesimo sia portatore di handicap.

Le scadenze
L'erogazione del bonus può avvenire entro il 31 marzo 2009, se il periodo di imposta di riferimento è il 2007, o entro il 30 aprile se è il 2008. L'importo erogato costituisce un credito per il sostituto di imposta che può essere portato in compensazione. Le Entrate, con la circolare 2/2009, spiega che la compensazione può avvenire «per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009». Il sostituto di imposta può effettuare la compensazione con le ritenute e i contributi che transitano nel modello F24 in scadenza lunedì, sulla base della ordinarie regole di applicazione del criterio di competenza o di cassa cui originano le somme. L'ammontare oggetto di compensazione, contenuto nel modello F24, non può riguardare periodi di imposta precedenti il 2009. L' impostazione agevola il sostituto di imposta che non deve fare alcuna valutazione sui periodi di paga o sui diversi criteri (competenza o cassa) che caratterizzano la gestione dei tributi. Ad esempio, è possibile compensare l'importo a debito che transita in ritardo nell'F24 di lunedì perché di competenza di gennaio 2009. Analogo discorso vale per i bonus erogati a marzo o aprile il cui riferimento è il modello F24, in scadenza, rispettivamente, il 16 aprile o il 16 maggio. Per "ritenute" si comprendono anche le addizionali regionali e comunali che transitano a vario titolo all'interno degli F24. L'importo del bonus potrà essere recuperato con il codice tributo «1664» (risoluzione Entrate 33/E/2009). Nessun bonus potrà essere erogato dopo il 16 aprile 2009 (o 16 maggio per le erogazioni avvenute nel corso di aprile 2009).


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