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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Perché il figlio convivente con la persona gravemente disabile possa usufruire del congedo si devono verificare quattro condizioni: il genitore portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, si trova in una di queste situazioni: il coniuge non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo; il coniuge ha espressamente rinunciato al congedo, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi; entrambi i genitori del portatore di handicap risultano deceduti o totalmente inabili; il genitore portatore di disabilità grave non ha altri figli o non convive con alcuno di essi, oppure, se ha altri figli conviventi, ricorre una delle seguenti situazioni: questi figli (diversi da chi richiede il congedo) non svolgono attività lavorativa o sono lavoratori autonomi; i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) hanno espressamente rinunciato a godere del congedo per il genitore in questione, nello stesso periodo; il portatore di disabilità grave non ha fratelli o non convive con alcuno di essi, o, se ha un fratello convivente, questo fratello non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo oppure ha espressamente rinunciato al congedo per lo stesso soggetto e negli stessi periodi.
Le sedi Inps potranno riesaminare le richieste già pervenute per i rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto). L'indennità si prescrive in un anno, dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile come congedo.