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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 06/04/2009

Apprendisti, ammesso il «passaggio» in azienda
Ammesso il passaggio dalla formazione formale esterna a quella aziendale per l'apprendista durante il rapporto, mentre è confermata la possibilità di venire qualificati in qualunque tempo, conservando il bonus dello sconto contributivo. Con i recenti chiarimenti del Lavoro continua il processo che accresce la flessibilità del professionalizzante proprio nel momento in cui per le aziende appare vitale la garanzia delle sue agevolazioni. Un'attenzione alle esigenze pratiche (circolare Lavoro n. 27/2008), quella avviata a partire dal decreto Dl n. 112/2008 (e in attesa dell'annunciata riforma dell'istituto), che ha già permesso di superare molti degli ostacoli giuridici che in questi anni ne hanno frenato la diffusione. Su tutti, il nodo della mancanza di offerta formativa delle Regioni ai lavoratori (minimo 120 ore di insegnamenti di base, trasversali e tecnico-professionali), in molte realtà territoriali ancora lontano dall'essere davvero risolto. Un vuoto che, in futuro, potrebbe generare contenziosi con gli stessi apprendisti quanto all'effettiva genuinità dei rapporti avviati e al recupero di retribuzione.

Formazione del datore
Anche per scongiurare potenziali vertenze, viene ora in soccorso il "canale parallelo" di formazione gestita direttamente dai datori di lavoro. Per il Lavoro (interpello n. 2/2009) non sussiste alcuna condizione pregiudiziale per cui il lavoratore che ha concluso un contratto di apprendistato professionalizzante – il quale normalmente prevede lo svolgimento di formazione regionale – non possa accedere al nuovo percorso di formazione formale esclusivamente interna, cioè impartita dall'azienda. In particolare, non sussiste alcuna preclusione a che l'obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare nel tempo, con modifica del piano formativo individuale (PFI) dell'apprendista, che è parte integrante del contratto.


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