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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 23/04/2009

Malattie causate dall'esposizione di nano particelle di uranio impoverito e plutonio contratte da militari in missioni all'estero
Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica numero 39 del 3.3.2009 i militari che hanno partecipato a missioni internazionali di pace e aiuto umanitario e che hanno contratto patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti (particolato ultra fine da aggregati di natura atomica) contenenti elementi metallici con alta massa atomica tra i quali il mercurio, il cadmio, l'arsenico, il cromo, il tallio, il piombo, il rame, lo zinco oltre ai c.d. Metalli di transizione (metalli che comprendono sia l'uranio che il plutonio) potranno avanzare la domanda per il riconoscimento della causa di servizio e di risarcimento con l'equo indennizzo.

Il Decreto 39/2009 disciplina termini e modalità circa il riconoscimento di queste patologie e definisce quali siano le procedure amministrative e le competenze medico legali da adottare nei casi previsti dall'articolo 1, comma c del Decreto.

I beneficiari che rientrano nell'elargizione prevista sono individuati tra il personale militare e civile italiano in forza nelle missioni estere, il personale militare e civile impiegato nei poligoni di tiro e stoccaggio di munizionamenti, i cittadini italiani impiegati nella cooperazione o nelle O.N.G. In ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto, i cittadini italiani aventi residenza adiacente (nel raggio di 1,5 km. Dalla base) a basi militari italiane ove è depositato o stoccato munizionamento pesante, i familiari superstiti nelle persone del coniuge, il convivente, i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi risultanti a carico nel caso in cui questi ultimi risultino gli unici superstiti.

Nel caso in cui sia stata accertata la causa di servizio la commissione medica competente dovrà specificare il grado di invalidità riconosciuto secondo quanto indicato dalla tabella allegata al Decreto 39.

Il massimo risarcimento erogato nel caso in cui si determini un riconoscimento del 100% non potrà essere superiore a 200.000 euro. Per invalidità riconosciute in misura inferiore si procederà all'indennizzo calcolando 2.000 euro a punto percentuale.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza secondo i termini indicati nell'articolo 3 del Decreto che fissa il termine in 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto 39 (riferendosi presumibilmente a fatti pregressi). Per gli eventi dannosi (patologie contratte a causa dei metalli di cui all'articolo 1) verificatisi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto il termine viene fissato entro i 6 mesi successivi e comunque non oltre il 31.12.2010.

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