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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Area Operatori![]() |
Stipendio tabellare
Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art.84, comma 2 e dalla tabella d del CCNL 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata alla presente nota operativa, ed alle scadenze ivi precisate. Tali incrementi comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze indicate nell’allegata tabella B. Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art.68 del CCNL 16.10.2008, quadriennio normativo 2006/2009, è rideterminato nelle misure e alle decorrenze indicate nell’allegata tabella C. Anche in questo caso, il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l’indennità di vacanza contrattuale secondo le previsioni dell’art.33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.
Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto. Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi tabellari di cui all’art.3 del contratto in esame sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C. Sono utili solo gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta confermato quanto previsto dall’art.84, commi 5-7, del CCNL del 16/10/2008 e cioè che “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335”.