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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 28/04/2009

CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2008/2009
Nel Gazzetta Ufficiale – serie generale- n.75 del 31/3/2009 è stato pubblicato il contratto in oggetto, sottoscritto il 12 marzo 2009, relativo al biennio economico 2008/2009. Il contratto in esame si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenenti al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di cui all’art.12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11 giugno 2007. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.  

Stipendio tabellare
Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art.84, comma 2 e dalla tabella d del CCNL 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata alla presente nota operativa, ed alle scadenze ivi precisate. Tali incrementi comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze indicate nell’allegata tabella B. Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art.68 del CCNL 16.10.2008, quadriennio normativo 2006/2009, è rideterminato nelle misure e alle decorrenze indicate nell’allegata tabella C. Anche in questo caso, il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l’indennità di vacanza contrattuale secondo le previsioni dell’art.33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.

Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto. Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi tabellari di cui all’art.3 del contratto in esame sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C. Sono utili solo gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta confermato quanto previsto dall’art.84, commi 5-7, del CCNL del 16/10/2008 e cioè che “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335”.


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