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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 28/04/2009

Sicurezza, un rinvio parziale
La proroga dell'entrata in vigore - prevista per il 16 agosto 2009 - del "correttivo" al Testo unico sulla sicurezza del lavoro  lascia intatti i termini fissati al 16 maggio per alcuni obblighi. Sono quelli che oggetto di proroga con il decreto legge 207/2008, convertito nella legge 14/2009 (cosiddetto «milleproroghe») - riguardavano adempimenti che, già con una prima proroga, erano stati differiti al 31 dicembre 2008. Poiché gli organi competenti non avevano fornito i chiarimenti per una corretta e unanime osservanza delle nuove regole, era scattata un'ulteriore proroga, fissata - appunto - al 16 maggio 2009 (termine che coincide con quello entro il quale avrebbero dovuto essere approvati i decreti correttivi e integrativi).

Lo stato del provvedimento
Il decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura il 27 marzo scorso, non è stato ancora inviato alle Commissioni parlamentari, chiamate a esprimere i rispettivi pareri di conformità. Ne consegue che il provvedimento subirà una proroga di tre mesi, già prevista dalla legge delega 123/2007 (articolo 1). Il nuovo termine non interesserà però gli adempimenti od obblighi fissati, dal decreto «milleproroghe», al 16 maggio: ad esempio, la comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavoratori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (articolo 18). Attualmente, il datore di lavoroannota questi infortuni sul registro infortuni, tenuto in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 626/94. Registro infortuni che – stando a quanto dispone l'articolo 53 del testo unico – continuerà a essere tenuto fino a sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). È anche stabilito – articolo 41 del Dlgs 81/08 – che le visite mediche obbligatorie, realizzate dal medico competente quando sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria, non possano essere effettuate «in fase preassuntiva». Dopo questo momento, il datore di lavoro potrà far effettuare dal medico competente la visita medica preventiva, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. L'obiettivo è di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, ma solo dopo aver formalizzato l'assunzione.

Stress lavoro-correlato
Una terza novità riguarda l'articolo 306 del Testo unico che – dopo le proroghe – aveva fissato al 16 maggio 2009 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, che riguardano la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo nuovo documento (articolo 28). La novità riguarda, in particolare, le attività collegate allo stress lavoro-correlato, in linea con i contenuti dell'Accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. Stando a quanto disposto dall'articolo 32 del Testo unico, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà, anche con riferimento a questo fattore di rischio, avere un attestato di frequenza presso uno specifico corso di formazione ( con verifica finale che attesti l'apprendimento). La quarta novità, che potrebbe non essere più soggetta a proroga, è quella che riguarda l'apposizione della «data certa » sul nuovo documento della sicurezza.


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