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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 29/04/2009

Indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali - Pensionabilità - Computo ai sensi dell'art. 13 c. 1 d.lgs. 503/1992
In sostanza, a differenza dell’indennità di direzione generale, la retribuzione di posizione dei segretari comunali viene quantificata in parte in misura fissa e in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata. E appare significativo rilevare che l’INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002, desume la pensionabilità in quota A di questa seconda parte della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della “maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione”. La computabilità dell’indennità di direzione generale nella quota A del trattamento pensionistico è poi esclusa anche dalla mancanza del requisito della continuatività. E si tratta, come è stato esattamente rilevato dall’INPDAP, di un requisito da valutare ex ante, sulla base della natura oggettiva dell’emolumento: non ex post, alla stregua di ciò che in concreto può anche essere di fatto avvenuto. Sul punto, è stato esattamente rilevato che una durata determinata è carattere ormai comune a tutti i “normali incarichi dirigenziali, dopo la privatizzazione del pubblico impiego” (Sezione Lombardia n. 642 del 2008, Sezione Puglia n. 944 del 2008). Sennonché, l’incarico di direzione generale è caratterizzato da una precarietà diversa anche dalla normale temporaneità degli incarichi dirigenziali. Si consideri, in particolare, che nell’ambito degli enti locali gli “incarichi dirigenziali” possono essere revocati prima della scadenza solo “in caso di inosservanza delle direttive”, di “mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione”, “per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro” (art. 109 del d.lgs. n. 267 del 2000). L’incarico del direttore generale, invece, è revocabile in qualsiasi momento “dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale” (art. 108 del d.lgs. n. 267 del 2000). Inoltre, l’amplissima discrezionalità dell’ente locale nella determinazione dell’indennità comprende evidentemente anche la possibilità di ridurne la misura, in conseguenza di un peggioramento delle condizioni finanziarie dell’ente. 8. Va poi rilevato che l'indennità in esame è corrisposta “in aggiunta” alla “retribuzione di posizione” ma resta da questa chiaramente distinta, non solo per le diverse già evidenziate modalità di determinazione, ma anche e soprattutto per la differente natura: compensa infatti un eventuale incarico aggiuntivo, e non la normale attività lavorativa connessa alla funzione di segretario comunale o provinciale.
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