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L'occasione è stata utile anche per riepilogare, peraltro nel periodo in cui ci si appresta a presentare la dichiarazione dei redditi, le condizioni necessarie per la deducibilità di questi oneri. In primo luogo, i contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili solo se rientrano tra quelli elencati e previsti dalla legge. Deve trattarsi, infatti, di somme versate in ottemperanza a disposizioni di legge ovvero di contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, come quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. L'onere deve risultare, inoltre, da idonea documentazione ed essere effettivamente sostenuto nel periodo d'imposta di riferimento, secondo il principio di cassa, nell'interesse proprio o dei familiari (indicati all'articolo 433 del Codice civile) fiscalmente a carico. La funzione degli oneri deducibili, infatti, consiste nel dare rilevanza ai pesi che incidono sulla situazione personale del soggetto.
Nel caso esaminato,l'Agenzia ha ritenuto che le spese sostenute dal coniuge superstite corrispondono a un proprio interesse, essendo il versamento finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico di reversibilità. Questo prescinde, evidentemente, dalla circostanza che il versamento sia diretto alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius, e per di più effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria.
Nel caso specifico, infine, è stato risolto anche il problema dell'intestazione del titolo di pagamento al contribuente deceduto. Una parte delle somme dovute, infatti, era contenuta in una cartella di pagamento, e una parte è stata versata utilizzando il modello F24. Trattandosi di documenti di spesa evidentemente non intestati al soggetto che intende usufruire del beneficio fiscale o a un familiare a suo carico, l'Agenzia ha precisato che il coniuge ha l'onere di dimostrare di aver sostenuto personalmente la spesa, mediante le ricevute dei pagamenti.