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Il codice 6818 potrà essere usato in compensazione nel modello F24 dai contribuenti che hanno diritto al bonus straordinario che risulta da Unico PF 2009 (quando l'assegno non è stato pagato dal sostituto d'imposta). Si tratta del bonus previsto solo per quest'anno, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti (articolo 1, decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009). Il bonus, che potrebbe interessare 8 milioni di famiglie, consiste in una somma tra 200 e mille euro a seconda della condizione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il codice 4711 connota la restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.
Il codice 4700, denominato restituzione bonus incapienti non spettante, deve essere usato dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Riguarda chi ha ricevuto il bonus incapienti, di cui all'articolo 44, del decreto legge 159/2007, senza averne diritto. Al riguardo, il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 8 novembre 2007, all'articolo 2, comma 9, ha disposto che i contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef relativo ai redditi prodotti nel 2008, cioè, di norma, entro il 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più.
Il codice 1816 si dovrà usare per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 (articolo 2, decreto legge. 93, convertito dalla legge 126/2008). Si tratta delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. I codici per il versamento dell'imposta applicata dal sostituto d'imposta sono stati istituiti con la risoluzione 8 luglio 2008, n. 287/E. La circolare 11 luglio 2008, n. 49/E ha chiarito che l'imposta sostitutiva, se non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.