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Per quanto riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per le retribuzioni, l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00.
Per quanto riguarda gli apprendisti, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2009, a 5,84%.
Per quanto attiene alle agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2009, i contributi a carico del datore di lavoro, per l’anno 2009, sono dovuti per i territori montani in misura del 25%, e per le zone svantaggiate per il 32%.
La circolare estende l’applicabilità della norma sui fondi paritetici interprofessionali agli operai del settore agricolo in particolare, l’’art. 1, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nell’introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’assegnazione di un contributo pari al 0,3 punti percentuali da destinare al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo non crea alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda agricola. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
Infine, per quanto riguarda le misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR, l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l’anno in corso è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,21%.