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Torna indietro    da "INPS" del 29/04/2009

Circolare INPS n. 66/2009: contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2009
L'INPS comunica i contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2009. Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui al comma 1, articolo 01, legge 81/2006  e, pertanto, le aliquote contributive continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997. In particolare, l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è del 26,99%, l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno  2009 è del 30, 59%, l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre  2009 è del 31,19%. Per quanto riguarda la riduzione degli oneri sociali, per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:  
  1. esoneri aliquote contributive a decorrere dall’1 gennaio 2009 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti:
    Assegni familiari 0,43%,tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,34%.
    Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
  2. esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti e per le cooperative agricole Legge 240/84,  che assumono operai a tempo determinato: Assegni familiari 0,01%, Tutela maternità 0,03%, Disoccupazione 0,37%;
  3. esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole Legge 240/84,  che assumono operai a tempo indeterminato: Assegni familiari conguagliare con il sistema DM10/2, Tutela maternità 0,03%, Disoccupazione  0,37%.

Per quanto riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per le retribuzioni, l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438, a carico del lavoratore, deve essere  applicata,  a decorrere dal 1 gennaio 2009,  sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2009, a 5,84%.
Per quanto attiene alle agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2009, i contributi a carico del datore di lavoro, per l’anno 2009, sono dovuti per i territori montani in misura del 25%, e per le zone svantaggiate per il 32%.

La circolare estende l’applicabilità della norma sui fondi paritetici interprofessionali agli operai del settore agricolo in particolare, l’’art. 1, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nell’introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’assegnazione di un contributo pari al 0,3 punti percentuali  da destinare al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo non crea alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda agricola. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

Infine, per quanto riguarda le misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR, l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l’anno in corso è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,21%.


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