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Il contributo minimo
A prescindere dal reddito imponibile le categorie devono versare un contributo minimo il cui importo si ricava applicando le aliquote in vigore a un minimale di reddito fissato in 14.240 euro. Se il reddito imponibile non supera questa soglia gli artigiani devono versare all'Inps almeno 2.855,44 euro. Leggermente più elevato è il contributo a carico dei commercianti. Fino a tutto il 2013 la categoria finanzierà, con una a maggiorazione dell'0,09%, un indennizzo, pari al trattamento minimo dell'Inps (458 euro al mese nel 2009), ai piccoli esercenti e agli agenti di commercio che cessano dall'attività prima di aver acquisito il diritto a pensione. Il contributo minimo è ridotto rispettivamente a 2.428,24 e 2.441,06 euro per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell'età beneficiano di una riduzione di tre punti dell'aliquota. Per i periodi di attività inferiori all'anno, i contributi sono rapportati a mese, per cui gli importi minimi sono rispettivamente di 237,95 e 202,35 per gli artigiani e di 239,02 e 203,42 per i commercianti. La norma che impone un contributo minimo a prescindere dal reddito prevede tuttavia due eccezioni per gli affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttoridel 3° e 4° gruppo, ai quali è consentito versare il contributo sul reddito effettivamente conseguito.
Il doppio massimale
Nel 2009 sui redditi di impresa superiori al minimale il contributo è pari al:
Quest'ultimo importo costituisce il massimale imponibile oltre il quale non si versano contributi e non si maturano quote di pensione.
Il tetto è più alto (91.507 nel 2009) per coloro che si sono iscritti all'Inps dal 1996 in poi e che in futuro avranno una pensione interamente contributiva. In aggiunta ai contributi per la pensione, artigiani e commercianti devono versare una quota per la maternità di 0,62 euro al mese. I pensionati che al compimentodel 65° anno di età continuano a lavorare possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare. La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l'interessato presenta all'Inps un'apposita richiesta. In questo caso alla cessazione dell'attività lavorativa il pensionato avrà diritto a un supplemento che verrà calcolato ovviamente sulla base del contributo ridotto.
I versamenti
Il contributo minimo, comprensivo della quota per la maternità, va pagato in quattro rate trimestrali in scadenza il 18 maggio, il 16 agosto (prorogato di norma di qualche giorno per via del Ferragosto), il 16 novembre e il 16 febbraio del 2010. I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2008 e al primo e al secondo acconto del 2009, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell'Irpef.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati con il modello F24 a prescindere dal fatto che l'iscritto sia titolare o meno di partita Iva.