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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 06/05/2009

Amianto, pensioni confermate
Le pensioni liquidate con il riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto restano valide ed efficaci se il provvedimento è stato emesso prima del 12 aprile. Lo ha precisato l'Inps con la circolare 68 di ieri, a seguito dell'entrata in vigore della legge 33/09, che ha convertito il decreto "incentivi" (5/09). Il beneficio (articolo 13, comma 8, legge 257/92) riguarda i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per più di dieci anni e l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Il decreto "incentivi" si occupa della questione all'articolo 7-ter,comma 14, stabilendo che rimangono validi i trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Dato che la legge 33 è entrata in vigore il 12 aprile, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto, con provvedimento emesso prima del 12 aprile restano valide ed efficaci. La norma, però, non trova applicazione in caso di dolo: non si applicherà la salvaguardia del diritto a pensione, se viene accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. L'Inps rileva che restano fermi la normativa di carattere generale per il riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all'amianto in base all'articolo 13, comma 8, legge 257/92 e all'articolo 47 del decreto legge 269/03 e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell'Inail. Infine, viene sottolineato che le istruzioni impartite con il messaggio 28542/2008 devono intendersi superate. Allora erano state prese in considerazione le ipotesi di annullamento di contribuzione, a seguito di verifiche amministrative e indagini penali con riflessi su prestazioni già erogate, anche per coloro nei cui confronti erano in corso procedure di riesame delle condizioni a seguito delle quali era stata rilasciata l'attestazione da parte dell'Inail di esposizione ultradecennale all'amianto.
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