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IL SOLE 24 ORE" del
26/05/2009
Tutti i passi del codice per il lavoro stagionale
Stagione che vai, lavoro che trovi. Con il termine lavoro stagionale si indicano una serie di attività svolte prevalentemente in determinati periodi dell'anno, sia per ragioni climatiche, sia in occasione di ricorrenze o festività. Non è quindi un mero sinonimo di lavoro a termine, anche se con questa tipologia contrattuale ha molti tratti in comune. Tuttavia se ne differenzia per aspetti rilevanti: al lavoro stagionale, ad esempio, non si applicano i limiti quantitativi previsti dal decreto legislativo 368/2001 per i lavoratori a tempo determinato, così come non vale il limite complessivo di durata dei rapporti a temine, fissato in 36 mesi dall'articolo 5, comma 4-ter, del citato Dlgs 368/2001. L'inclusione dell'attività fra quelle stagionali comporta, quindi, che fra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore possano, nell'arco delle stagioni, essere stipulati più contratti in successione, senza che il superamento del tetto complessivo dei 36 mesi comporti la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A questo fine si considerano attività stagionali quelle definite dal Dpr 1525/63 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Accordi in tal senso sono stati raggiunti, per esempio, nel settore dell'industria alimentare e nel turismo. Entrambi gli accordi ampliano il concetto di «stagionalità» ricomprendendovi, per il settore alimentare, anche le iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni o modalità espositive particolari e, nel turismo, la stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale. L'accordo nel settore alimentare prevede, peraltro, che nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale, il singolo contratto non possa superare la durata complessiva di otto mesi fra contratto originario ed eventuale proroga. I suddetti cicli potranno essere riconducibili alle seguenti ragioni:
- climatiche, ossia attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi, in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- ricorrenze e festività, quali le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- iniziative promo-pubblicitarie, ossia attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate.
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