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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 29/05/2009

Statali, assenze-malattia senza tagli sulle pensioni
La nuova disciplina sulla malattia per i dipendenti pubblici, che prevede il pagamento per i primi dieci giorni di assenza del solo trattamento economico fondamentale (articolo 71 del decreto legge 112/2008, legge 133/2008), non modifica la normativa in materia di copertura contributiva e la valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

L'Inpdap, con circolare 13, in seguito a numerose richieste di chiarimento da parte di amministrazioni ed enti iscritti all'Istituto, ha comunicato che le modifiche del decreto legge 112 attengono esclusivamente al solo trattamento economico delle assenze. La circolare ha richiamato le differenti disposizioni legislative che regolano in materia pensionistica l'istituto della malattia a secondo della Cassa di provenienza.

Per gli iscritti alle ex Casse pensioni (dipendenti enti locali, sanità, insegnanti di asilo e scuole parificate, ufficiali giudiziari) i periodi di malattia continuano a essere disciplinati dagli articoli 24 e 50 dell'ordinamento delle Casse per le pensioni degli enti locali, approvato con Rdl 680/1938, per cui l'Inpdap riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, anche se le retribuzioni vengono ridotte in seguito a legge o disposizione contrattuale Per gli iscritti alla Cassa Stato si applica la normativa contenuta nel comma 6 dell'articolo 68 del Dpr 3/ 1957, come integrato dall'articolo 13 della legge 177/ 1976, anche se le disposizioni contrattuali relative al Ccnl 1994-1997 del comparto ministeri hanno stabilito la disapplicazione dei primi otto commi dell'articolo 68, oltre che degli articoli 70 e 71. Peraltro, il Consiglio di Stato, con parere 4489/05 dell'8 novembre 2006, e la Corte di cassazione, con sentenza 12605/2000, hanno ribadito la vigenza delle disposizioni legislative citate, essendo la materia previdenziale riservata al legislatore e sottratta alla disciplina contrattuale.

Anche per i dipendenti statali l'Istituto riconosce utile ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione ridotta che quelli non retribuiti.

L'Inpdap ha precisato che la decurtazione della retribuzione a causa della malattia, nei limiti dei primi dieci giorni, non diminuisce l'imponibile contributivo e, di conseguenza, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, sia per la quota a carico dell'ente, datore di lavoro, che per quella a carico del dipendente.

Per analogia, anche per quanto riguarda i riflessi contribuitivi ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, le amministrazioni o gli enti, nel caso di decurtazione della retribuzione per assenze per malattia, dovranno versare i contributi previsti ex Enpas o ex Inadel sull' intera retribuzione virtuale utile ai fini delle prestazioni.

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