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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 30/05/2009

Definizioni agevolate dei recuperi dei contributi sospesi per ordinanze di protezione civile
Con nota n. 1463 del 16 aprile 2007 questo Istituto ha dettato le modalità per il recupero dei contributi sospesi per eventi calamitosi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla G.U. Del 7 dicembre 2006, che, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ha individuato con una disposizione di natura interpretativa i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si rammenta, al riguardo, che il comma 1bis dell’articolo 6 del predetto Decreto Legge testualmente recita: “La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso  che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

Successivamente con nota n. 2883/DG del 27 giugno 2007, al fine di non produrre effetti nell’esercizio finanziario dell’anno in questione ed in ragione dei tempi richiesti per l’emanazione del pronunciamento della Corte Costituzionale su varie questioni di legittimità costituzionale (poi dichiarate inammissibili o infondate con sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2008) sollevate dal TAR del Molise nei confronti della menzionata norma di interpretazione autentica, ovvero per un intervento legislativo risolutore della problematica, questo Istituto ha ritenuto opportuno sospendere tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei crediti pregressi ai sensi della normativa attualmente vigente. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo, per tutto il periodo di sospensione, per le Amministrazioni e gli Enti iscritti ubicati nei territori interessati dalle ordinanze emergenziali, di proseguire il versamento 3 contributivo con le modalità dettate dalle ordinanze medesime e secondo i piani di ammortamento già a suo tempo predisposti.

Tali le circostanze di fatto e di diritto, l’art. 3, commi 2, 2bis e 4, del Decreto Legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2008, n.201, pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 298, e l’art. 6, commi 4bis e 4ter, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in pari data sulla G.U. n. 22, hanno introdotto una disciplina speciale di recupero contributivo a favore dei soggetti pubblici specificatamente individuati, in deroga al citato art. 6, comma 1bis, del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290.


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