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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 03/06/2009

Assegni legati ai redditi, censimento entro giugno
Entro il 30 giugno i titolari di prestazioni previdenziali che sono legate al reddito - si tratta di quelle pensionistiche (integrazioni al trattamento minimo, pensioni di invalidità e reversibilità) e di quelle a natura assistenziale (assegno e maggiorazioni sociali, assegni familiari) - devono comunicare agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell'anno precedente. Gli istituti coinvolti in questa operazione di accertamento sono soprattutto Inps e Inpdap, ma anche Enpals e Ipost.

Sulla base di queste comunicazioni, viene accertata l'esistenza (o meno) di un diritto alla prestazione da parte del singolo richiedente. Va ricordato che, qualora il destinatario della prestazione non comunicasse le informazioni richieste entro la scadenza di fine mese, a ottobre – dopo l' invio da parte degli enti di previdenza di una lettera di sollecito – sarebbe sospesa la prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito, le principali indicazioni sono contenute nella legge 14/09 (articolo 35, commi da 8a 13). La legge, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 49 del 28 febbraio, ha convertito il decreto legge 207/08 («Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e da disposizioni finanziarie urgenti») e ha previsto una nuova disciplina per la valutazione dei redditi che incidono su prestazioni previdenziali e assistenziali. Ulteriori chiarimenti sono stati poi forniti sia dall'Inps (circolare 62/2009), sia dall'Inpdap (note operative 15 e 29 del 2009).

La legge 14/09, in particolare, prevede che, per la liquidazione o la ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto e il calcolo della misura vanno effettuati prendendo in considerazione il reddito conseguito, da beneficiario e coniuge, nell'anno solare che precede il 1 luglio di ciascun anno. Il reddito è rilevante, ai fini delle prestazioni, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

I periodi di riferimento per la verifica dei redditi sono due: «l'anno in corso», in caso diaccertamento del diritto a una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione, e «l'anno precedente», nel caso di verifica del diritto al mantenimento di una prestazione, che è collegata al reddito e già liquidata. Con riferimento a questa seconda ipotesi, gli enti previdenziali Inps e Inpdap hanno inviato modelli di comu-nicazione reddituale, che gli interessati devono compilare e restituire entro il 30 giugno.

I modelli riportano i dati di reddito relativi all'anno precedente. Se i formulari non vengono restituiti in tempo, gli enti previdenziali sollecitano, mediante raccomandata, l'adempimento dell'obbligo. Nel caso in cui i destinatari inadempienti non comunichino i dati entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, la corresponsione della prestazione collegata al reddito verrebbe sospesa a decorrere dal rateo di ottobre 2009.

Una procedura ad hoc è prevista per i pensionati residenti all'estero. L' Inps, con messaggio 6972/2009, ha dato il via all'accertamento dei redditi conseguiti negli anni 2006, 2007 e 2008. Poi, con messaggio 12479/09 del 1 giugno (e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 14/09), ha ricordato che i modelli vanno presentati agli enti di patronato o ai consolati d'Italia, che, entro il 30 giugno, li inoltreranno telematicamente all'Istituto.

In alternativa, i pensionati possono spedire, entro la stessa data, i modelli sottoscritti. Devono allegare la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di riconoscimento alla sede Inps che ha in carico la pensione.

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