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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 05/06/2009

Tipologia di lavoratori iscritti nel libro unico, in particolare il caso dei volontari do cooperative, utenti di servizi socio - sanitari e stagisti
Dallo scorso 18 agosto, con la pubblicazione in G.U. del D.M. 9 luglio 2008 sono immediatamente abrogati i libri paga e matricola e dopo il periodo transitorio durante il quale quest’ultimo è rimasto in vigore, sono stati accorpati nel Libro Unico del Lavoro , non intaccando il registro infortuni che è a tutt’oggi operativo. L'obbligo di istituzione, tenuta e conservazione del LUL riguarda tutti i datori di lavoro  privati, compresi quelli che operano nel settore dello spettacolo, i datori di lavoro agricolo ed i marittimi, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico . Ne sono esonerati i datori di lavoro  pubblico che provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico.

Nel libro  devono essere annotati i dati relativi a:

  • lavoratori subordinati, di qualsiasi livello e/o categoria. In particolare, occorre indicare oltre che i lavoratori in forza anche se inviati a lavorare all'estero o distaccati, anche i lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione che dovranno, pertanto, essere registrati dall'utilizzatore per quanto riguarda i dati anagrafici, la mansione e la durata del contratto nonché dal somministratore in quanto effettivo datore di lavoro ;
  • collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto;
  • associati in partecipazione con apporto lavorativo, anche se in forma mista capitale e lavoro .

Rispetto agli obblighi previgenti non devono, invece, essere più indicati i dati relativi a:

  • il coniuge, i figli anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro  che prestano con o senza retribuzione attività alle di lui dipendenze;
  • i soci delle società di ogni tipo, anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata che prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro  altrui.

Per quanto riguarda l’iscrizione dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano attività soggette all’obbligo di assicurazione INAIL, i medesimi devono essere iscritti nel Libro unico del lavoro  (LUL) solo quando instaurano con la cooperativa uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Questo si evince dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 21 agosto 2008 e dal Vademecum sul LUL. Oltre al rapporto associativo, quindi, il socio lavoratore può stabilire con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o anche autonoma o in qualsiasi altra forma. Con riferimento alle cooperative sociali, i cui statuti possono prevedere la presenza  di soci che prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente, è opportuno precisare che questi ultimi devono essere in un’apposita sezione del libro  dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro  subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. In questo caso, non essendo lavoratori subordinati, i soci volontari non devono obbligatoriamente essere iscritti nel LUL e non c’è l’obbligo della comunicazione preventiva al C.P.I competente (decreto legge 112/2008, convertito 133/2008 art. 39 comma 8) ma solo la denuncia nominativa all’INAIL. Con riferimento all’iscrizione degli utenti di servizi socio sanitari  e socio assistenziali, in assenza di espresse disposizioni di legge, si ritiene applicabile il principio generale in base al quale per i lavoratori che non percepiscono nessuna retribuzione e/o nessun compenso (tipo amministratori o sindaci), non è previsto l’obbligo di iscrizione sul libro  unico, né la comunicazione al C.P.I, ma solo la denuncia nominativa INAIL. Con riferimento ai tirocinanti e stagisti non è previsto l’obbligo di iscrizione sul LUL mentre vige l’obbligo in merito alla comunicazione al C.P.I competente se finalizzato all’occupazione. In merito alla borsa lavoro , in assenza di espressa previsione legislativa, si rinvia a quanto già detto per tirocinanti e stagisti, dal momento che l’esperienza formativa potrà trasformarsi in un contratto di lavoro vero e proprio, oppure costituire credito per l'ingresso in un'altra azienda  con il rilascio di attestazione valida quale credito formativo.


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