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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Nel libro devono essere annotati i dati relativi a:
Rispetto agli obblighi previgenti non devono, invece, essere più indicati i dati relativi a:
Per quanto riguarda l’iscrizione dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano attività soggette all’obbligo di assicurazione INAIL, i medesimi devono essere iscritti nel Libro unico del lavoro (LUL) solo quando instaurano con la cooperativa uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Questo si evince dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 21 agosto 2008 e dal Vademecum sul LUL. Oltre al rapporto associativo, quindi, il socio lavoratore può stabilire con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o anche autonoma o in qualsiasi altra forma. Con riferimento alle cooperative sociali, i cui statuti possono prevedere la presenza di soci che prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente, è opportuno precisare che questi ultimi devono essere in un’apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. In questo caso, non essendo lavoratori subordinati, i soci volontari non devono obbligatoriamente essere iscritti nel LUL e non c’è l’obbligo della comunicazione preventiva al C.P.I competente (decreto legge 112/2008, convertito 133/2008 art. 39 comma 8) ma solo la denuncia nominativa all’INAIL. Con riferimento all’iscrizione degli utenti di servizi socio sanitari e socio assistenziali, in assenza di espresse disposizioni di legge, si ritiene applicabile il principio generale in base al quale per i lavoratori che non percepiscono nessuna retribuzione e/o nessun compenso (tipo amministratori o sindaci), non è previsto l’obbligo di iscrizione sul libro unico, né la comunicazione al C.P.I, ma solo la denuncia nominativa INAIL. Con riferimento ai tirocinanti e stagisti non è previsto l’obbligo di iscrizione sul LUL mentre vige l’obbligo in merito alla comunicazione al C.P.I competente se finalizzato all’occupazione. In merito alla borsa lavoro , in assenza di espressa previsione legislativa, si rinvia a quanto già detto per tirocinanti e stagisti, dal momento che l’esperienza formativa potrà trasformarsi in un contratto di lavoro vero e proprio, oppure costituire credito per l'ingresso in un'altra azienda con il rilascio di attestazione valida quale credito formativo.