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Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, conseguiti nel 2008. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico S. C. (società di capitali).
Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che, ai sensi di quanto dispone l’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1 gennaio 2008 possono usufruire del regime semplificato per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7. (1)
Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2009. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). Si fa presente che la rata con scadenza 16 agosto 2008 è spostata al 17 agosto in quanto il giorno 16 agosto cade di domenica. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2009. L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile, presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
Il quadro "RR" del modello UNICO 2009
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2009 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2008, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I). I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare 13 del 28 gennaio 2009 per la determinazione della contribuzione dovuta mentre per la compilazione del quadro RR - sezione II- avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2009. In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 5 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2009 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2008, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2008, se il credito emerge dalla dichiarazione 2009 ( i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento ( l’anno 2007 ovvero il 2008, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.