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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 06/06/2009

Assunti all'estero con visto del ministero
I datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all'estero non devono inviare, al Centro per l'impiego, la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Nella risposta a interpello 47/09, il ministero del Lavoro, in risposta a un quesito posto da Confindustria, afferma che la costituzione del rapporto di lavoro al di fuori del territorio italiano non rende applicabile la normativa prevista in materia di comunicazione di assunzione. Secondo il ministero del Lavoro la soluzione adottata si spiega in quanto l'iter previsto per assumere un lavoratore che deve prestare la propria attività in un Paese extracomunitario, non legato all'Italia da accordi di sicurezza sociale, sottosta a una particolare procedura. Il Dl 317/87 (convertito dalla legge 398/87) stabilisce infatti la richiesta di un'autorizzazione preventiva che viene concessa dalla direzione generale del Mercato del lavoro del ministero stesso. I tecnici ministeriali spiegano inoltre che la normativa "ordinaria" in materia di comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di lavoro individua una sorta di territorialità, identificando – quale soggetto deputato a ricevere le informazioni – il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto al luogo in cui deve svolgersi il rapporto lavorativo. Con ciò viene, dunque, esclusa la possibilità che si possa identificare un centro per l'impiego competente per l'estero. Invece, la disciplina contenuta nella legge 398/87 ha carattere di specialità, così come previsto dall'articolo 4 bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 181/2000. L'interpretazione ministeriale non pregiudica la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione della costituzione del rapporto di lavoro. È, infatti, previsto che i lavoratori – disponibili a prestare attività lavorativa all'estero in Paesi extracomunitari – si iscrivano in liste gestite dalla direzione regionale del Lavoro. Questa procedura è stata confermata dal ministero del Lavoro, con la circolare 2/00, al momento dell'attuazione del cosìddetto decentramento amministrativo. In quella occasione, stante la necessità di garantire, tra l'altro, la protezione sociale, l'integrità e la sicurezza fisica del lavoratore italiano, durante la sua permanenza in terra straniera, tramite il ministero del Lavoro, si scelse di escludere dal decentramento la materia relativa alle autorizzazioni (legge 398/87) e la connessa gestione dell'attività di collocamento.
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