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IL SOLE 24 ORE" del
06/06/2009
Con la Cigs ammortizzatori aperti anche agli apprendisti
La cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori che hanno la qualifica di apprendista può essere richiesta contestualmente al ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Questo, in sintesi, il contenuto dell'interpello 52/09 con cui il ministero del Lavoro ha risposto a una domanda posta da Confindustria. Secondo gli esperti ministeriali, la contestualità nella presentazione delle domande di cassa integrazione risponde esattamente alla volontà del legislatore che, con la recente normativa (decreto legge 185/08, legge 2/09), ha inteso garantire agli apprendisti un sostegno economico alla stregua degli altri lavoratori. Peraltro, aggiunge il ministero del Lavoro, offrendo la possibilità di accesso simultaneo agli ammortizzatori sociali, si dà alle imprese la possibilità di conservare i livelli occupazionali e, nel contempo, di non perdere il proprio patrimonio di risorse umane con particolare riferimento agli apprendisti ai quali l'azienda sta impartendo la formazione. Il decreto legge 185/08, convertito nella legge 2/08, ha ampliato l'ambito di operatività degli ammortizzatori sociali in deroga: le risorse messe a disposizione dal Governo per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati. L'apertura consistente nell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in deroga anche da parte di soggetti che l'impianto legislativo ordinario aveva, di fatto, sempre tenuto fuori dal campo di applicazione di questo tipo di aiuti, ha evidentemente suscitato curiosità, anche in merito alla dinamica delle richieste di intervento. Infatti,se un'impresa ha irequisiti per attivare la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) non può ricomprendere come sancito dall'impianto legislativo vigente. Secondo il ministero del Lavoro, tuttavia, non si può escludere la contestualità nella presentazione delle istanze finalizzate a ottenere gli interventi che però - e questo è opportuno puntualizzarlo- restano nel proprio contesto, nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse norme che li regolamentano. Peraltro, aggiunge la risposta ministeriale, con le modifiche apportate dalla legge 33/09, l'accesso allo strumento in deroga è consentito anche se l'Ente bilaterale non eroga la sua quota. Riguardo alla decorrenza delle prestazioni della cassa in deroga, viene precisato che questa va individuata nel momento della sospensione del rapporto di lavoro degli apprendisti, in analogia con quanto avviene per la generalità dei lavoratori che fruiscono degli ordinari ammortizzatori sociali.
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