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La macchina dell'Inps, dunque, rende operativo quanto spiegato dal ministro del Lavoro.
Il perno dell'intervento è il concetto di «evento improvviso e imprevisto», che genera «crisi aziendale», fissato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm 31826/02 per l'approvazione dei programmi e per la concessione della Cigs. Il criterio è stato coniugato dal ministero del Lavoro (lettera-circolare 14/0005251 del 30 marzo) in modo da rispondere alla situazione economica. Dunque, non si riferisce solo a condizioni negative relative all'impresa, che impongono ristrutturazione, ma comprende «riduzioni delle commesse, perdite di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito ». Questi fattori, che determinano tagli alla produzione e necessità di intervenire sui livelli occupazionali, descrivono, in modo non esaustivo, le difficoltà che interessano il sistema produttivo.
Ministero del Lavoro e Inps stanno interpretando in maniera flessibile gli strumenti di sostegno al reddito: già con la circolare 58/09, l'Istituto di previdenza ha formalizzato un nuovo criterio per il computo delle 52 settimane di Cigo: il conteggio tiene conto non delle settimane di calendario ma delle giornate di sospensione del lavoro. Una settimana si considera fruita quando la contrazione dell'attività interessa sei giorni, oppure cinque quando l'attività è articolata da lunedì a venerdì. In totale, la Cigo e la Cigs non possono superare i 36 mesi in un quinquennio, individuato in un arco temporale a scadenza fissa; quello in corso scadrà il 10 agosto 2010.