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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 15/06/2009

Adempimenti operativi a favore dei pensionati e degli iscritti Inpdap residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009
Con circolare n. 8 e nota operativa n. 21, rispettivamente del 22 aprile e 4 maggio c.a. , sono state illustrate le iniziative che l’Istituto ha posto in essere al fine di garantire un adeguato sostegno ai pensionati ed agli iscritti residenti nelle zone  colpite dal sisma.

Con la presente nota operativa si forniscono istruzioni in ordine alla sospensione degli obblighi tributari come precedentemente disciplinata, in conseguenza delle nuove disposizioni introdotte sulla materia dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, emessa in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (G.U. n. 97 del 28.4.2009), recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10.6.2009.

Al riguardo, l’art. 1 dell’ordinanza in esame stabilisce:

  1. la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo, è estesa nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 6 aprile c.a., avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28/4/2009, n. 39 (SI VEDANO I COMUNI INDICATI NEGLI ALLEGATI 1 E 2 DELLA CIRCOLARE N. 8/2009), vale a dire in quei comuni interessati dagli eventi sismici che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l’INGV, hanno risentito un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. l’Inpdap, in qualità di sostituto d’imposta, sospenderà la ritenuta alla fonte da operare a titolo di acconto sulle prestazioni previdenziali (pensione, emolumenti arretrati e trattamenti di fine servizio e/o indennità equipollenti).Per esplicita previsione normativa, le ritenute già operate dai sostituti d’imposta sui trattamenti previdenziali devono comunque essere versate.

Alla luce  di quanto sopra, l’Istituto provvederà a sospendere le ritenute IRPEF nonché le addizionali regionali e comunali all’IRPEF dal rateo di pensione successivo alla presentazione della relativa istanza, comprese le somme dovute per conguaglio fiscale 2008 rateizzate nel corso dell’anno 2009.

Si richiama l’attenzione delle sedi sulla necessità di inserire nell’applicativo “sospensione Irpef AQ”, presente sulla rete intranet, le domande presentate dai pensionati  residenti nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 28/4/2009, n. 39, entro il prossimo 19 giugno, al fine di effettuare la sospensione degli obblighi tributari sulla rata di luglio.

L’art. 2 della citata ordinanza dispone:

  • nei confronti dei contribuenti residenti nella provincia di L’Aquila (Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 84 del 10/4/2009), che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune diverso da quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2 del decreto-legge 28/4/2009, n. 39, la sospensione degli obblighi tributari, già fissata dal richiamato decreto al 30 novembre 2009, cessa il 30 giugno 2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio p.v.; entro il successivo 30 settembre sono invece effettuati gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione.
  • i contribuenti che hanno presentato domanda intesa ad ottenere la sospensione delle ritenute, avvalendosi, quindi, della facoltà di cui al comma 3 dell’articolo 1 del ripetuto DM 9/4/2009, versano le ritenute non operate sui propri trattamenti pensionistici mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 luglio 2009.

A detto adempimento devono provvedere i sostituti d’imposta a far data dal prossimo mese di luglio, versando dette ritenute secondo le modalità previste per le ritenute effettuate sui redditi di lavoro  dipendente .

L’art. 3 dell’ordinanza n. 3780 prevede:

  •  i contribuenti aventi, alla data del 6 aprile 2009, il domicilio fiscale nei comuni riportati nell’allegato 1, possono presentare entro il 26 ottobre 2009 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato a svolgere l’attività di assistenza fiscale la propria dichiarazione dei redditi (mod. 730).
  •  l’Inpdap, nella sua qualità di sostituto d’imposta, effettua, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio, rimborsando e/o recuperando le somme risultanti dal prospetto di liquidazione. A richiesta dei contribuenti di cui al punto a), le somme risultanti a debito non sono trattenute.
  •  le persone fisiche residenti nella provincia di L’Aquila , che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune diverso da quelli elencati nell’allegato 1, possono presentare ad un CAF- dipendenti oppure ad un professionista abilitato a svolgere l’attività di assistenza fiscale la dichiarazione dei redditi (mod. 730) entro il 30 giugno 2009: in tal caso l’Inpdap, quale sostituto d’imposta, effettua le relative operazioni di conguaglio risultanti dal prospetto di liquidazione a decorrere dal mese di settembre 2009.

Allegato n. 1

Allegato n. 2


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