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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 15/06/2009

Stranieri in azienda con il permesso «giusto»
I canali consentiti per l'avviamento di extracomunitari sono al momento tre: la ricerca di lavoratori regolari già presenti in Italia, le disposizioni speciali dell'articolo 27 del Testo unico (lavoratori a elevata professionalità) e gli stagionali. Non è prevista, infatti, nessuna possibilità di nuove domande per ingressi in Italia di extracomunitari residenti all'estero. Nel 2008 sono entrate in graduatoria altre 170mila richieste di nulla osta, già presentate, in esubero rispetto ai flussi previsti l'anno 2007/08. Niente decreti flussi ulteriori ma "smaltimento" delle richieste in graduatoria in base all'orario di arrivo nei clic day telematici di dicembre 2007 che hanno totalizzato 740mila domande a fronte di 170mila posti disponibili (molte di queste sono ancora senza esito).

Il datore di lavoro, quindi, per la ricerca di lavoratori stranieri dovrà orientarsi fra i soggetti regolari presenti in Italia in possesso di idoneo permesso di soggiorno (si veda lo schema qui sotto), oppure attivare l'unico canale che esula dai flussi. Esiste, infatti, una particolare e limitata disposizione (articolo 27 del Testo unico immigrazione) per gli ingressi di lavoratori stranieri dotati di un'elevata professionalità e che, in generale, siano destinati a svolgere lavori limitati nel tempo anche in modalità di distacco.
Sono peraltro ancora aperte fino al 31 dicembre 2009 le possibilità d'invio delle domande telematiche per l'ingresso in Italia legato al lavoro stagionale limitate ad alcuni settori (agricoltura, turismo, edilizia). L'autorizzazione al lavoro stagionale consente un impiego di natura provvisoria e al termine del rapporto lavorativo, che coincide con la scadenza del permesso, il cittadino straniero non può continuare la permanenza sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo Paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale (per una nuova assunzione presso lo stesso datore).

Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

È importante sottolineare che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare della sussistenza e le caratteristiche della sistemazione alloggiativa del lavoratore che assume. In particolare deve indicare sul contratto di soggiorno se si tratta di convivenza o meno, se di concessione a titolo gratuito o con canone e il relativo importo. Il datore di lavoro si può rivalere delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari a un terzo dell'importo.Mentre non può decurtare alcunché se il Ccnl fissa il trattamento stabilendo la fruizione dell'alloggio.

Ai cittadini extracomunitari e ai suoi familiari è garantita parità di diritti e doveri con gli italiani. Parità sul piano delle regole civili, del lavoro e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dell'accesso ai pubblici servizi, con possibile partecipazione alla vita pubblica locale. Deve essere garantito anche agli immigrati clandestini il diritto fondamentale della persona umana, così non saranno ammesse ingiuste detenzioni o pene contrarie al senso di umanità. Rimangono in vigore le comunicazioni per ospitalità e alloggio.

Chiunque, a qualsiasi titolo (quindi anche il datore di lavoro), dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione alla questura entro 48 ore dalla stipula del contratto.


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