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L'indice Istat per maggio è pari a 135,1. La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2008, su cui si calcola il 75%, è 0,446097.
Pertanto il 75% è 0,334572.
A maggio il tasso fisso è pari a 0,625. Sommando quindi il 75% (0,334572) e il tasso fisso (0,625), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,959572.
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare.
Come stabilito dal comma 755 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 va trasferito al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.