
da "
LA PREVIDENZA" del
20/06/2009
Definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato Campobasso e Foggia
Si fa seguito alle circolari nn. 26/2003 e 28/2004, con le quali l’Ente ha illustrato i provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza causata dagli eventi sismici di cui all’oggetto, per rendere note le novità normative di interesse per i soggetti che siano stati ammessi, ai sensi dell’O.P.C.M, n. 3252/2002, alla sospensione contributiva. Infatti, l’art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, rubricato “deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi” prevede, al comma 4-bis introdotto nella legge di conversione, l’estensione delle disposizioni emanate per il sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997 di cui all’art. 3, D.L. n. 162/2008, convertito con l. n. 201/2008 – a “tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003”. La citata norma consente, pertanto, anche ai soggetti beneficiari della sospensione contributiva per gli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia, la possibilità di definire la propria posizione debitoria in modo agevolato restituendo in misura ridotta i contributi sospesi. A tal riguardo, pare il caso di sottolineare che il carattere eccezionale della norma in esame, comporta la limitazione della sua efficacia ai casi in essa previsti e che restano fermi i principi enunciati con l’art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006 (cfr. circ. n. 5/2009). Per quanto concerne l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle disposizioni di cui si tratta, si precisa che – sebbene siano indicati dalla norma quali destinatari i soggetti1 residenti o domiciliati nel territorio, come di seguito individuato – l’agevolazione non può essere legata alla residenza anagrafica, ma deve necessariamente conseguire dall’esercizio di un’attività assoggettata ad obbligo assicurativo.
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