
da "
IL SOLE 24 ORE" del
22/06/2009
Nelle circolari dell'Inps il calendario da rispettare
Solo otto giorni. Per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che abbiano cessato il proprio rapporto lavorativo prima del 30 maggio scorso, il termine per accedere ai finanziamenti stanziati dal governo scade il prossimo 30 giugno. Se invece la fine del rapporto è avvenuta successivamente, i co.co.co. hanno 30 giorni di tempo dalla data in cui è cessata la propria collaborazione per presentare la domanda al fine di ottenere l'una tantum. Sono i termini temporali stabiliti dalle circolari 73, 74 e 75 dell'Inps che danno applicazione alle misure di sostegno agli atipici predisposte dalle leggi 2/2009 e 33/2009. Diversi sono i termini per le altre categorie di lavoratori interessati dalle disposizioni. I lavoratori subordinati e gli apprendisti sospesi per effetto delle crisi aziendali fin dal primo gennaio scorso, devono presentare domanda all'Inps entro venti giorni dall'inizio della sospensione del rapporto lavorativo. Per le domande già presentate fino al 26 maggio scorso – data di pubblicazione della circolare 73 dell'Inps – il diritto all'indennità spetta comunque dalla data di sospensione del rapporto. Altrimenti, per le domande presentate dopo il 26 maggio, la decorrenza dell'assegno d'indennità dal momento di sospensione dell'attività scatterà solo per le domande presentate entro 20 giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro. Le circolari dell'Inps chiariscono laprocedura per accedere ai finanziamenti. I co.co.co. devono presentare domanda alla sede dell'Inps territorialmente competente, che verificherà i presupposti della richiesta. Invece, per quanto riguarda le indennità per i lavoratori subordinati, tutto parte dal datore di lavoro che deve presentare domanda per via telematica sul sito dell'Inps. Nella richiesta, il datore di lavoro deve allegare gli accordi sindacali e l'elenco dei beneficiari. A questo punto, l'Inps può anticipare il pagamento dei primi quattro mesi di integrazione salariale, in attesa del provvedimento definitivo di autorizzazione che è di competenza delle Regioni. Uniche eccezioni sono la Liguria, la Puglia, le Marche, l'Abruzzo e la Sardegna dove la decisione finale spetta unicamente alla direzione regionale del Lavoro. Se l'autorizzazione regionale alla concessione dei finanziamenti non viene rilasciata, l'Inps procederà al recupero delle prestazioni anticipate.
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