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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 26/06/2009

Iscrizione al Fondo di Previdenza degli ufficiali in ferma prefissata
Continuano a pervenire alle Sedi provinciali dell’Istituto richieste di corresponsione dell’indennità di buonuscita da parte degli ufficiali delle Forze Armate in ferma prefissata. Si ritiene pertanto utile rammentare che gli ufficiali in ferma erano coloro che, provenendo dal servizio di leva in qualità di allievi ufficiali di complemento, restavano nell’Arma di provenienza come raffermati. Il servizio da allievo ufficiale di complemento, in quanto servizio di leva, veniva riscattato quando prestato antecedentemente al 31.1.1987, mentre è divenuto valutabile ex sé quando prestato successivamente a tale data in forza dell’articolo 20 della legge 958/1986 così come interpretato dall’articolo 7 della legge 412/1991. Con l’articolo 3 della legge 14.11.2000, n. 331, stante l’abolizione del servizio militare di leva, la figura dell’ufficiale di complemento è stata sostituita da quella dell’ufficiale in ferma prefissata, al quale, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 28 del decreto legislativo 08.05.2001, n. 215, vengono applicate le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per gli Ufficiali di complemento. Sulla possibilità di iscrivere detto personale all’INPDAP ai fini dell’indennità di buonuscita l’allora Direzione Centrale TFR/TFS ha ritenuto opportuno chiedere apposito parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Ispettorato Generale per l’Ordinamento del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro  Pubblico – IGOP, il quale, con nota n. 114831 del 27.10.2008, ha precisato che “gli ufficiali in ferma prefissata fanno parte della più complessiva categoria degli ufficiali ausiliari, al pari degli ufficiali di complemento, categoria non più alimentata dalla sospensione della leva (art. 21 D.Lgs. 215/2001); agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento (art. 24). Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere reclutati solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli, ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze normative. Il carattere temporaneo dell’utilizzo di tale personale è confermato anche dal comma 3 dello stesso articolo 21 del decreto legislativo 8.5.2001, n. 215, che rinvia alla legge di bilancio la determinazione del numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere in servizio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale. Si osserva inoltre che gli ufficiali di complemento non hanno mai avuto un rapporto d’impiego, ma solo un rapporto di servizio e, conseguentemente, il rapporto di lavoro degli ufficiali in ferma prefissata non può assumere tutte le connotazioni del pubblico impiego. Ciò premesso, occorre considerare che, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 1032 del 1973, “Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita, tra gli altri, gli ufficiali di complemento “trattenuti” e “richiamati” sulla base di specifiche disposizioni indicate nel medesimo articolo 1. Poiché, per gli ufficiali in ferma prefissata (articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001) non si configurano le predette fattispecie, si ritiene che gli stessi non possono essere iscritti al Fondo di previdenza.” Per quanto su esposto gli ufficiali in ferma prefissata non sono iscrivibili al Fondo di Previdenza gestito da questo Istituto. Il Ministero della Difesa, qualora abbia indebitamente versato il contributo del 9.60% per il succitato personale, potrà chiederne la restituzione con apposita istanza alla Direzione Centrale Entrate – Ufficio  II – Riscossione e Vigilanza.
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