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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 26/06/2009

Sui premi diffida non aggirabile
L'Inail si concede altri sei mesi di tempo per mettersi in regola. Dal 1° gennaio 2010 non potrà più utilizzare il «certificato di variazione» al posto della «diffida» per la richiesta dei premi non pagati. E le direzioni provinciali del lavoro dovranno rifiutare i ricorsi delle aziende. Con la nota 24 giugno 2009, n. 6704, l'istituto assicurativo mette fine a una lunga querelle e recepisce definitivamente le indicazioni del ministero del Lavoro che, con la nota n. 4913/2009, aveva bocciato la discutibile prassi utilizzata «per quantificare le somme dovute per il mancato assoggettamento del personale all'obbligo assicurativo e per invitare il datore di lavoro al pagamento delle stesse». Secondo l'articolo 16 del Dpr 1124/1965, nei casi in cui l'Inail venga a conoscenza di violazioni ha l'obbligo di inviare per raccomandata una «diffida» al datore di lavoro con conseguente obbligo di quest'ultimo di adeguarsi oppure di fare ricorso alla direzione provinciale del lavoro (e poi al ministero) entro dieci giorni. Tuttavia, come si legge in una precedente nota Inail (la 2667/2008), nella prassi la diffida era stata sostituita dal «certificato di variazione» con il quale l'istituto assicurativo «prendendo atto degli accertamenti ispettivi ed amministrativi » quantificava direttamente il dovuto invitando il datore di lavoro al pagamento. Facendo, così, propria una interpretazione per cui per la diffida «non è richiesta una forma particolare, e può essere considerata tale ogni invito rivolto al datore di lavoro ad adempiere all'obbligo assicurativo». A fronte di ciò, però, alcune direzioni provinciali del lavoro si erano rifiutate di accettare i ricorsi sollevati dalle aziende contro i certificati di variazione ritenendoli inammissibili. A questo punto l'Inail ha interpellato il ministero del Lavoro che ha dato ragione alle Dpl. Per il ministero, infatti, gli strumenti di ricorso ex articolo 16 del Testo unico «non hanno ad oggetto la sussistenza dell'obbligo di pagamento di contributi assicurativi bensì l'obbligo di denuncia ex articolo 12, Dpr 1124/1965». Un obbligo che permette al datore di fornire all'Inail «gli elementi e le indicazioni » necessari per una corretta valutazione del rischio. Così facendo, dunque, si saltava un importante passaggio a garanzia dell'impresa. La nuova impostazione è in linea con la Cassazione (sentenza 2340/1983) per cui «non può considerarsi diffida da impugnare l'atto informale con il quale l'Istituto assicuratore invita il datore di lavoro all'adempimento dell'obbligo assicurativo». Stop, dunque, alla disinvolta prassi per cui in caso di discrepanze con le banche dati delle Camere di commercio si procedeva all'assicurazione d'ufficio del datore con contestuale richiesta di pagamento. Nei prossimi sei mesi, però, in attesa dell'adeguamento delle «procedure informatiche » le direzioni provinciali del lavoro potranno ancora continuare a pronunciarsi sui ricorsi delle aziende.
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