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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 09/07/2009

Ribasso uniforme ai contributi per la maternità
I contributi a carico del datore di lavoro, destinati al finanziamento dell'indennità economica di maternità, sono uniformati – con decorrenza gennaio 2009 – per tutti i fondi pensionistici anche se gestiti da enti diversi dall'Inps. Questo è quanto emerge dal messaggio n. 15680/09,diffuso ieri dall'Istituto di previdenza. Trova così soluzione - sulla base di una decisione assunta nell'ambito di una Conferenza di Servizi - una problematica sorta nel 1996, a seguito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive, operato dalla legge 335/95. Quest'ultima, nell'elevare al 32% (oggi arrivata al 33%) l'aliquota contributiva di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpldf), ha contestualmente previsto la riduzione dei contributi dovuti per Tbc (0,14%), indennità economiche di maternità (0,57%) e Cuaf (3,72%).

La norma, tuttavia, ha anche demandato a un decreto ministeriale l'adozione delle necessarie misure di adeguamento. Mentre la generalità dei fondi pensionistici ha trovato la sua regolamentazione attraverso i previsti decreti di armonizzazione, altri fondi (come Inpdap, Ipost, Fondo Ferrovie dello Stato), sono rimasti al palo e non hanno potuto applicare la riduzione prevista. Di conseguenza, le aziende che occupano lavoratori iscritti a questi fondi pensionistici, hanno dovuto sostenere, nel tempo, un costo del lavoro maggiore, così come affermato dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Recentemente,in sede di esame delle problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legge 112/08 (legge 133/08), che da gennaio 2009 ha esteso alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, gli obblighi contributivi per malattia e maternità, gli enti coinvolti (sotto l'egida del ministero del Lavoro) hanno concordato che anche ai fondi non oggetto di decreto di armonizzazione sono applicabili le aliquote contributive per maternità, secondo le misure fissate dalla normativa vigente (articolo 79 del decreto legislativo 151/01), comprensive, quindi, delle riduzioni riconosciute alla generalità dei datori di lavoro.

Le aziende che, nei periodi contributivi già scaduti, hanno versato la maternità in misura non armonizzata (comprensiva, cioè, della riduzione dello 0,57%) potranno recuperare (codice L921) la maggiore contribuzione, entro il giorno 16 ottobre (DM 10 di «settembre 09»). A regime, l'Inps calcolerà automaticamente la contribuzione di maternità secondo le aliquote armonizzate.

Buone notizie anche per i lavoratori. Sempre in conseguenza della decisione adottata nella stessa Conferenza dei Servizi, saranno coperti da contribuzione figurativa i periodi caratterizzati da eventi di malattia, maternità, congedi parentali e permessi di cui alla legge 104/92, anche nel caso in cui il lavoratore dipendente non sia titolare di posizione assicurativa nel Fpld e indipendentemente dall'ente pensionistico di appartenenza. In un periodo congiunturale non favorevole, è un'occasione di sollievo, anche se per una platea ridotta di soggetti.

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