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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 11/07/2009

Assunzione più facile con l'assegno di anzianità
Diventa più facile la riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro del dipendente che ha raggiunto il diritto a pensione. Questo il principio espresso nella circolare 89 di ieri,con la quale l'Inps ammorbidisce la propria posizione su tale materia. Infatti, specie per la pensione di anzianità, l'Istituto considerava una prosecuzione- continuazione, e non una cessazione del rapporto di lavoro, le situazioni in cui il pensionato-lavoratore veniva riassunto con la stessa qualifica e le stesse mansioni dal "vecchio" datore di lavoro, richiedendo anche un congruo termine, circa un mese, fra la cessazione e la riassunzione. Ora, in seguito a richieste di chiarimenti sulla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di lavoratori che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro, l'Inps interviene tenendo anche conto della risposta a interpello prot. 25/1/0003906 del 20 marzo da parte del ministero del Lavoro.

Ripresa dell'attività
Su tale argomento è stato più volte precisato che la ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Obiettivo è evitare che la pensione di anzianità venga percepita contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata. Ne deriva che non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione, riscontrabile dalle comunicazioni, e la decorrenza della pensione di anzianità. Il ministero del Lavoro, con l'interpello, ha confermato che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, è necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa. Discorso simile vale per la pensione di vecchiaia, anche se viene confermato che il diritto è conseguito anche quando il lavoratore, in possesso dei requisiti, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

Stesso datore di lavoro
L'Inps precisa che sarà possibile liquidare la pensione, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il lavoratore si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora la rioccupazione avvenga con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche.


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