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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 14/07/2009

Sospeso nelle aziende in Cig il collocamento obbligatorio
L'obbligo di assumere soggetti diversamente abili è sospeso per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi. La sospensione opera nelle province in cui trova applicazione l'ammortizzatore sociale. Con il regolamento di attuazione della legge 68/99 (articolo 4, Dpr 333/2000) è stato precisato che per usufruire della sospensione dagli obblighi di assunzione, il datore di lavoro privatodeve presentare una comunicazione al servizio provinciale, allegando l'accordo sindacale, la domanda di cassa integrazione, il provvedimento amministrativo di concessione e ogni altra documentazione idonea. L'azienda può sospendere le assunzioni obbligatorie per la durata dei trattamenti. L'istanza può essere presentata anche prima che venga emanato il provvedimento di concessione. In tale circostanza, valutata la situazione dell'impresa, può essere concessa la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. La facilitazione riguarda anche l'obbligo di assunzione di soggetti equiparati ai portatori handicap (articolo 2, comma 18 della legge 68/99). La sospensione può essere applicata anche alle aziende di credito, che fanno ricorso all'intervento del Fondo per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. In questo senso si è espresso il ministero del Lavoro (interpello 38/08), riconoscendo un'analogia tra gli ammortizzatori sociali "classici" e il fondo di solidarietà previsto per il solo settore creditizio. L'articolo 3 della legge 68/99 si riferisce a crisi aziendali, processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale e procedure concorsuali; analogamente, il Fondo di solidarietà del settore creditizio interviene a fronte di processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Si tratta di cause identiche che giustificano trattamenti uguali. Pochi mesi fa il ministero è tornato sull'argomento con l'interpello 44/09 affermando che la sospensione opera anche per le procedure di esubero delle aziende di credito cooperativo destinatarie del Fondo previsto dal decreto ministeriale 157/ 2000, precisando che «i limiti della sospensione sono individuabili nella proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà rispetto all'attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori individuati in esubero».
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