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IL SOLE 24 ORE" del
16/07/2009
L'assegno «unico» esclude la reversibilità
La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione esclude il diritto del coniuge divorziato a ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità, in quanto in tale situazione viene meno il legame patrimoniale tra de cuius e coniuge divorziato superstite.
Questa la risposta fornita dalla Direzione centrale pensioni dell'Inps a un quesito posto da una sede regionale. L'Inps richiama l'articolo 5 della legge 263/2005, in tema di diritto alla pensione ai superstiti del coniuge divorziato, secondo cui le norme dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 898/ 1970, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno da parte del tribunale. Con questa disposizione, il legislatore è intervenuto a fornire un'interpretazione autentica della disciplina sulla titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato nel caso di decesso dell'ex coniuge, statuendo che la titolarità dell'assegno di mantenimento, per il diritto della pensione ai superstiti, deve intendersi quale titolarità effettiva o in concreto conseguente al riconoscimento del tribunale con la sentenza di divorzio. Se l'assegno divorzile è liquidato in unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. Lo stesso coordinamento legale ha precisato, fra l'altro, che la diversità tra assegno periodico e assegno corrisposto in unica soluzione viene avvalorata dal differente regime tributario delle due ipotesi, secondo il quale in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, la deducibilità ai fini dell'applicazione dell'Irpef è limitata solo all'assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge, in conseguenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
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