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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 16/07/2009

L'Inps punta sui protocolli con gli enti bilaterali
Sarà l'Inps a erogare in unica soluzione e nell'intera misura l'indennità dell'80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro ( articolo 19, comma 1, lettere da a) a c) del Dl 185/2005 convertito in legge 2/2009). Oltre che la quota a carico del Fondo nazionale per l'occupazione, l'Istituto erogherà anche quella integrativa a carico degli enti bilaterali.
Tale quota è pari al 20% del 60% della retribuzione (il 12% della retribuzione stessa), in caso di lavoratore a cui spetta un trattamento ordinario di disoccupazione. In caso di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, l'integrazione diventa il 20% del 35 della retribuzione, equivalente al 7% della stessa.

Un esempio aiuta a comprendere come l'Inps calcolerà il trattamento economico da erogare a un lavoratore sospeso a seguito della crisi economica, con diritto al trattamento di disoccupazione con requisiti ordinari in base alla lettera a) del comma 1dell'articolo 19 del Dl 185, in quanto viè l'intervento integrativo dell'ente bilaterale. Data una retribuzione mensile di mille, la prestazione lorda è pari a 800 di cui: 120 ( almeno il 20% del 60% della retribuzione, ossia di 600) a carico dell'ente bilaterale; 680 a carico del Fondo per l'occupazione.

Sarà cura dell'Inps operare sul totale lordo della prestazione la trattenuta contributiva del 5,84% e la ritenuta fiscale, secondo le regole ordinarie stabilite per le prestazioni in genere.Qualora l'intervento risultasse di importo superiore a quello dei massimali stabiliti per gli ammortizzatori sociali per l'anno di riferimento, l'ente bilaterale è tenuto a rifondere almeno il 20% del massimale stesso. Essendo, per esempio, la retribuzione pari a 1.500,l'80%sarebbe 1.200,contro un massimale di euro 1.065,36. L'ente bilaterale dovrà concorrere, in tal caso, con una quota di 213,07 (20% di 1.065,36) mentre la differenza per arrivare al massimale (852,29) sarà a carico del Fondo nazionale.

Con il messaggio 16070 l'Istituto chiarisce che,nel prevedere queste modalità operative, si è tenuto soprattutto conto delle esigenze dei lavoratori (non pochi sono da tempo in attesa del trattamento economico in questione).

Tuttavia, è necessaria la stipula della convenzione, fra Inps ed ente bilaterale, il cui testo, approvato dal ministero del Lavoro, è trasmesso alle sedi regionali in allegato al messaggio. Le sedi regionali sono infatti chiamate a stipulare, con la «massima tempestività», le convenzioni, che avranno validità per il 2009 e, in assenza da variazione, anche per gli anni successivi. Entro dieci giorni dalla stipula dovranno predisporre i protocolli tecnici di attuazione e i tracciati per lo scambio telematico delle informazioni.

Il trattamento economico spetta per un massimo di 90 giorni e, qualora previsto dagli enti bilaterali, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro. Peraltro, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono – prevede la legge – direttamente ai trattamenti in deroga.

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