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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 17/07/2009

Ravvedimento «light» per i ritardatari di Unico
È scaduto ieri per la maggior parte dei contribuenti il termine "allungato" per il versamento delle imposte dovute in base a Unico con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Coloro che invece sono soggetti agli studi di settore hanno tempo fino al 5 agosto per versare l'unica o la prima rata del proprio debito tributario, sempre con la maggiorazione. I ritardatari, però, hanno dalla loro parte un rimedio sempre più usato soprattutto in tempi di crisi finanziaria. Si tratta del ravvedimento operoso, attraverso il quale è possibile regolarizzare omissioni e irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni tributarie, che può diventare uno strumento, anche se rischioso, per differire nel tempo il pagamento dei propri debiti fiscali quando non si è in grado di farvi fronte.
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di saldo o acconto liquidate in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva può essere regolarizzato mediante il versamento di imposta, interessi moratori e sanzione in misura ridotta. Gli interessi sono calcolati al tasso legale, stabilito a decorreredal1 °gennaio 2008 nella misura del 3% annuo, e maturano dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. La sanzione, invece, che per i ritardati od omessi versamenti è ordinariamente prevista nella misura del 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo, è ridotta a un dodicesimo (pari al 2,5%), se ci si ravvede entro 30 giorni dalla scadenza, e a un decimo (pari al 3%), se il pagamento viene effettuato dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa. È bene precisare che il versamento di imposta omessa, interessi e sanzione ridotta può essere anche effettuato in tempi diversi, purché entro lo stesso limite temporale (30 giorni, un anno).
Il ricorso al ravvedimento è stato reso ancora più conveniente per la modifica della norma che lo disciplina (articolo 13, Dlgs 472/1997) a opera del Dl 185/2008. Prima della novella, la riduzione delle sanzioni era prevista nella misura di un ottavo (versamento nei 30 giorni) o di un quinto (versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione). L'agenzia delle Entrate, nella circolare 10/E/2009, ha confermato che le nuove misure di riduzione delle sanzioni sono applicabili a tutte le regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008, anche se aventi per oggetto violazioni commesse prima. Fino al 30 settembre prossimo, quindi, è possibile avvalersi del ravvedimento per versare, ad esempio, gli acconti 2008 che sono stati omessi o sono stati versati in misura insufficiente nel corso dell'anno passato, pagando in più gli interessi nella misura del 3% annuo e la sanzione del 3 per cento. Conseguentemente, gli acconti 2008, anche se non ancora materialmente versati, possono essere indicati nel modello Unico 2009 in modo da ridurre l'imposta a debito (saldo), che può essere già stata versata o rateizzata.
Ovviamente saldo 2008 e acconti 2009 possono essere oggetto di ravvedimento operoso. Se non si è in grado di pagare in tutto o in parte le rate in scadenza fino al mese di novembre 2009, o il secondo acconto 2009 in scadenza il 30 novembre prossimo, si può prendere in considerazione l'istituto del ravvedimento operoso. In quest'ultimo caso, la "dilazione" è ancora maggiore, in quanto può arrivare addirittura fino al 30 settembre 2010, termine di scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2009 da parte delle persone fisiche. Occorre però prestare particolare attenzione, in quanto non è consentito avvalersi del ravvedimento se la violazione è già stata constatata dall'ufficio e notificata all'autore, se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, limitatamente a periodi e tributi oggetto di controllo, o sono iniziate altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate ai contribuenti, come, per esempio,l'invio di inviti a comparire e questionari. Per quanto attiene alle modalità operative dell'istituto, si usa il modello F24, indicando in righi distinti imposta, interessi e sanzione, ognuno con il proprio codice tributo e l'anno di riferimento coincidente con l'anno d'imposta cui il versamento si riferisce.

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