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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 21/07/2009

Dichiarazione per il cumulo
I pensionati soggetti al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo devono effettuare la comunicazione di questi redditi conseguiti nel 2008 e di quelli presuntivi per l'anno in corso entro il prossimo 30 settembre 2009. Lo ha precisato l' Inps con il messaggio 16380 di ieri.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente in base alla dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute sono conguagliate in base alla dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell' Irpef. Quindi, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2009. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 resa a consuntivo nel 2010.
In realtà, con l'articolo 19 del decretolegge112 del 2008, dal1° gennaio 2009 è stato quasi abolito il divieto di cumulo. Oggi sono quindi esclusi dalla dichiarazione preventiva le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima; le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne; le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Sono escluse anche le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo che alla decorrenza abbiano almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età per i lavoratori dipendenti, 59 anni di età per i lavoratori autonomi, maturati entro il 30 giugno 2009 e coloro la cui somma di età e anzianità contributiva è pari a 95 per i lavoratori dipendenti, 96 per i lavoratori autonomi con almeno 35 anni di contribuzione e 59 anni di età per i lavoratori dipendenti (60 anni per i lavoratori autonomi), maturati tra il 1° luglio 2009 e il 30 novembre 2009.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa con modello 503 Aut: sono comunque valide le dichiarazioni rese senza utilizzare questo modulo.

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