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Area Operatori![]() |
Dal punto divista dell'ambito soggettivo, la norma sembra richiedere per il datore di lavoro la qualifica di azienda; inoltre, si riferisce ai «lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro»: sono compresi i lavoratori in Cig ordinaria o straordinaria, nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1 del Dl 185/2008. I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione; inoltre gli spetta, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Questa somma addizionale ha natura retributiva.
Sempre l'articolo 1 del Dl 78/2009 prevede facilitazioni per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
Il comma 7 dell'articolo 7-ter della legge 33/2009 ha previsto che i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, per il 2009 e 2010, hanno un "bonus"pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. Con le modifiche introdotte dalla manovra anticrisi,l'incentivo potrà essere corrisposto, in unica soluzione e previe dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata a una associazione in cooperativa. Qualcosa di simile è previsto anche per i lavoratori che vogliono mettersi in proprio, percettori di Cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale. Con la lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite.
Per queste misure, comunque, si attendono i decreti attuativi.