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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 30/07/2009

Dal 1° luglio notifiche all'istituto
Dal 1°luglio 2009 gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, e le sentenze e ogni altro provvedimento reso in questi giudizi devono essere notificati alle sedi provinciali Inps. Lo stabilisce l'articolo 20, comma 5 del Dl 78/2009. Con questa norma viene modificato l'articolo 10, comma 6 del Dl 203/2005, sopprimendo la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile all' Avvocatura dello Stato e la previsione che negli stessi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il ministero dell'Economia. L'Inps, con il messaggio n. 17048 del 29 luglio detta le modalità applicative.
L'articolo 20, comma 5 del Dl 78/2009, ha, inoltre, aggiunto al comma 6 dell'articolo 10 del Dl 203/2005 il comma 6-bis in base al quale nell' ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del ministero dell'Economia o del medesimo in solido con l'Inps, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'Inps. Questo significa, perciò, che all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale, derivanti da sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del ministero dell'Economia in solido con l'Inps, provvede l'Istituto. Per quanto riguarda i ricorsi depositati in data anteriore al 1° aprile 2007 restano ferme le vecchie disposizioni.

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